Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 22/08/1996
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che i primi due motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d’impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che: in relazione alla sussistenza dell’aggravante del travisamento, per ogni rapina, ha evidenziato gli elementi emersi, utili alla configurazione dell’aggravante in questione; ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando che le dichiarazioni spontanee rese da NOME erano state dettate da mera convenienza a fronte dell’evidenza della prova, così che risultavano del tutto ininfluenti e mancando ogni elemento utile, positivamente valutabile per la configurazione dell’attenuante e art. 62-bis cod. pen.;
considerato che, a loro riguardo, pertanto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
rimarcato che, con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, l’obbligo della motivazione è soddisfatto senza che sia necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La motivazione, peraltro, è conforme al principio di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato», (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
considerato che, con riguardo alle argomentazioni sviluppate in merito alla recidiva, l’impugnazione è carente d’interesse, atteso che nessuna frazione di pena è stata applicazione in relazione a essa, così non avendo nessuna incidenza sulla determinazione della pena (cfr. Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, COGNOME, in motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.