Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATANIA il 06/08/1993 NOME COGNOME nato a CATANIA il 22/11/1987
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentanti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME che – per avere ad oggetto doglianze del tutto sovrapponibili – possono essere trattati congiuntamente;
considerato che il primo motivo, con cui si lamenta l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. ascritto agli odier ricorrenti, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagine da 4 a 10 della sentenza impugnata dove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ricostruito sulla base del dato testimoniale e delle indagini di polizia giudiziaria, sia il reato presupposto, che la condotta dissimulatoria posta in essere da entrambi i ricorrenti, rispetto ai quali ha dato altresì atto delle modalità con cui vennero identificati), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che anche sotto altro profilo detto motivo non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e, come sopra evidenziato, ha correttamente valutato le risultanze processuali facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pag. 11 e 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019,
COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
tiascunod in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.