Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46203 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCARDOVELLI NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito il difensore della parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che si è riportata alla memoria in atti ed ha richiesto la liquidazione delle spese;
udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/05/2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 11/05/2021 con la
141,
quale COGNOME NOME è stato condanNOME alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 640, 61 n. 7 cod. pen.).
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione agli art. 521, 522 e 177 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata condanNOME l’imputato per fatti diversi da quanto contestato nell’imputazione; il ricorrente è stato di fatto condanNOME per tre diversi episodi di truffa contrattuale, mentre l’imputazione faceva riferimento esclusivamente alla fase finale della contrattazione relativa all’acquisto di autovettura proveniente dall’estero da parte della persona offesa; dunque l’affermazione di responsabilità ha riguardato un fatto radicalmente diverso rispetto a quanto formalmente oggetto di contestazione, con argomenti non condivisibili e non pertinenti.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 640, 157 cod. pen. per avere la sentenza impugnata condanNOME l’imputato con riferimento a fatti estinti per decorso del termine massimo di prescrizione; ricorrono nel caso in esame plurimi ed autonomi fatti di reato, per gli episodi relativi alle prime consegne di denaro doveva essere dichiarata l’intervenuta prescrizione, atteso che le condotte erano state poste in essere in contesti spaziali e temporali differenti.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 163, 164, 168-ter cod. pen., artt. 464-quater, 464-septies, cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedente penale estinto per effetto della favorevole conclusione del procedimento di messa alla prova.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il delitto contestato venga dichiarato estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
La Parte civile costituita ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso e chiedendo la liquidazione delle spese di giudizio.
COGNOME
ot
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il COGNOME ricorso è COGNOME inammissibile COGNOME perché proposto con COGNOME motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In via preliminare si deve osservare che nel caso in esame ricorre una c.d. doppia conforme. Si deve in tal senso ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
2.1. Da ciò consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esamiNOME ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.
2.3. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando
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questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 25964301; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 256879-01).
2.4. Nei motivi di ricorso si è poi denunciata la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 28002701).
2.5. Ciò premesso, occorre considerare che i motivi di ricorso, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere l motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.262575-01;
COGNOME
o
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).
Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non consentito. La parte ricorrente si è limitata a proporre una propria visione quanto alla portata e caratteristiche dell’imputazione contestata e della condanna pronunciata, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente ricostruito la dinamica intercorsa tra le parti e l’insieme progressivo di artifici e raggiri che portavano alla consumazione della truffa oggetto di imputazione. Il motivo si presenta, inoltre, articolato genericamente; difatti il ricorrente non ha evidenziato né la ricorrenza di una lesione del diritto al pieno contraddittorio, né il concreto pregiudizio subito, né ancora l’effettiva ricorrenza di un fatto del tutto nuovo e imprevedibile nelle sue complessive caratteristiche da poter così ritenere effettivamente violato il parametro evocato. Al contrario, la Corte di appello ha ricostruito in modo analitico il contesto e l’insieme di relazioni intercorrenti tra le parti, chiarendo che si sono snodati nel tempo una serie di antecedenti fattuali che sono poi confluiti nella novazione ed accordo finale, che rappresenta il momento centrale e l’elemento fondamentale nel riscontrare la condotta imputata e il suo momento di consumazione, con analisi conseguente del profilo già sollevato in appello quanto all’asserito decorso del termine prescrizionale (pag. 20 e seg.). Il ricorrente non si confronta, dunque, con la motivazione che ha chiarito come non ricorra alcuna trasformazione radicale del fatto addebitato, tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione con pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016, COGNOME, Rv. 270044-01; Sez. 6, n. 26329 del 14/02/2019, B., Rv. 27598901). Il fatto ritenuto in sentenza è esattamente lo stesso oggetto di
contestazione, tenuto conto della novazione dell’originario accordo intervenuto tra le parti.
3.1. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; manca un reale confronto con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, che ha ricostruito il complessivo contesto di relazioni intercorrenti tra le parti, confluito nell’unitario accordo finale in relazione al quale è stato ricostruito il tempo del commesso reato (21 febbraio 2015), con articolato e logico ragionamento ricostruttivo nell’escludere il decorso del termine di prescrizione; con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a reiterare in modo non consentito il motivo sul punto già introdotto con identica argomentazione in appello. In tal senso si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, atteso che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
3.2. Il terzo motivo di ricorso è generico, in mancanza di effettivo confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato. Le osservazioni critiche della difesa si caratterizzano per la parziale considerazione della motivazione sul punto. La Corte di appello ha, infatti, articolato un complesso giudizio prognostico con esito negativo, richiamando non solo la presenza di un precedente con condotta esattamente sovrapponibile, ma anche la ripetitività delle condotte e la intensità del dolo in correlazione con la pluralità di artifici e raggiri posti i essere. Non ricorre, quindi, come parzialmente allegato dalla difesa un mero riferimento al precedente, ma, invece, una considerazione ampia e complessa al fine di esprimere una valutazione ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile costituita come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, COGNOME inoltre, COGNOME l’imputato COGNOME alla COGNOME rifusione COGNOME delle COGNOME spese COGNOME di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.586,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15 settembre 2023.