Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46062 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46062 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BUSTO ARSIZIO
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento,
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 05/12/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 09/06/2021 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio..
Deduce:
1. “Erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 648-bis cod.pen. (sulla non configurabilità del delitto di riciclaggio)”.
Con il primo motivo d’impugnazione si sostiene che la condotta di COGNOME è intervenuta quando il riciclaggio si era già per perfezionato, per come si evince anche dalla lettura del capo d’imputazione, ove si sottolinea che la macchina era
già “ripulita” quando la pratica per la sua immatricolazione veniva presa in carico dalla RAGIONE_SOCIALE, dove COGNOME aveva poteri certificatori.
Proprio in virtù di tali poteri certificatori si assume che la condotta andrebbe più correttamente qualificata ai sensi dell’art. 378 cod. pen..
“Erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 43 c.p. e contraddittorietà nella motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. Sull’assenza di intenzionalità da parte dell’imputato”.
Il ricorrente assume che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del dolo eventuale con argomenti poco convincenti, così da restituire una motivazione apodittica, illogica e contraddittoria, sulla base delle dichiarazioni rese in particolar da COGNOME NOME e delle dichiarazioni del coimputato COGNOME NOME.
Con un terzo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello ha aderito senza alcun vaglio critico alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME NOME, senza neanche valorizzare le dichiarazioni chiaramente a discarico.
A sostegno dell’assunto vengono compendiati e illustrati i contenuti della testimonianza in questione.
“Omessa e comunque contraddittoria motivazione in ordine al mancato avvedersi da parte dell’imputato delle carenze documentali e conseguente errore nell’applicazione della legge penale in punto di sussistenza dell’elemento psicologico”.
In questo caso si denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della vicenda, relativo alla sussistenza dell’elemento psicologico, in quanto la Corte di appello ha ritenuto che COGNOME non potesse non sapere, senza argomentare circa una pluralità di emergenze, quali le dichiarazioni rese dall’imputato quando fu sentito nella qualità di testimone, le sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME il 09/06/2019, l’analoga svista del funzionario addetto al collaudo, l’assenza di movente, l’assegnazione della pratica a COGNOME da parte dello stesso COGNOME.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che dall’istruttoria difensiva erano sorte numerose contraddizioni, così che la Corte avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disponendo il confronto tra i dichiaranti. Dichiara di non comprendere il motivo per il quale il giudice non abbia ritenuto di procedervi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni esposte con l’atto di appello, che vengono pedissequamente riprodotte nel ricorso, pur integrati da generici intercalari circa l’erroneità della sentenza d appello, senza che sia mai affrontata la motivazione resa dalla Corte di appello in risposta a quelle censure.
1.1. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che
“è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Va da ultimo evidenziato come la pendenza di altro procedimento a carico dell’imputato, così come segnalato dalla difesa in udienza, è questione nuova che non può essere proposta per la prima volta in sede di discussione davanti alla Corte di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/09/2023