Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44510 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della pronuncia resa il 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Forlì di condanna per il reato di cui all’art.186, commi 2 lett. c) e 2 bis, d. Igs. aprile 1992, n.285 commesso in Gatteo il 9 maggio 2018, ha riconosciuto il beneficio della non menzione;
ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base delle due censure, tutte afferenti la violazione di legge e il vizio di motivazione rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica;
ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori conformità all’orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova dello stato di ebbrezza, quanto con riferimento alla relazione causale tra tale stato e la violenta fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023