Ricorso per Cassazione: Inammissibile se Ripropone le Stesse Censure
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge e non un’occasione per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce con fermezza un principio fondamentale: l’appello alla Cassazione non può essere una mera fotocopia delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti. Se manca una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975). Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il Principio di Diritto
L’imputato lamentava principalmente tre vizi:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: per la mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva, ovvero l’audizione di tre testimoni.
2. Vizio di motivazione: per un presunto travisamento del contenuto delle prove già acquisite.
3. Violazione di legge: in relazione alla sua responsabilità per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.
Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato come questi motivi fossero tutti destinati all’inammissibilità. Il principio cardine, richiamato anche dalle Sezioni Unite, è quello della necessaria correlazione tra i motivi del ricorso per cassazione e le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. Non è sufficiente ripetere le stesse doglianze sollevate in appello; è indispensabile attaccare specificamente la logica e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che tutti e tre i motivi di ricorso erano inammissibili perché l’appellante stava, di fatto, ignorando la risposta che la Corte d’Appello aveva già fornito a ciascuna delle sue censure. Il ricorso non contestava la correttezza o la logicità delle argomentazioni della sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre una propria linea ricostruttiva dei fatti.
In pratica, l’imputato chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione del merito della vicenda, un compito che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva risposto puntualmente a ogni censura con “argomentazioni corrette in diritto e non manifestamente illogiche”. Di fronte a una motivazione completa e coerente, la semplice riproposizione dei medesimi temi già sviscerati rende il ricorso per cassazione privo della sua funzione essenziale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: il ricorso in Cassazione non è un “terzo tempo” del processo dove si può sperare in una diversa valutazione delle prove. È un rimedio straordinario che serve a correggere errori di diritto. Per avere successo, un ricorso deve demolire la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di appello ha sbagliato nell’applicare la legge o ha ragionato in modo palesemente illogico. Chi si limita a ripetere sé stesso, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione che contesta, vedrà il proprio ricorso dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile non solo quando è vago o indeterminato, ma anche quando manca di una specifica correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel grado precedente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di giudicare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza, senza entrare nel merito della vicenda.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4085 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all’art. 610 cod. pen. (capo A) e all’art.4 I. n. 110/1975 e 61 co.1 n.2 cod. pen. B).
Rilevato che i tre motivi di ricorso-che denunziano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omessa assunzione di prova decisiva, con riferimento alla mancata escussione di tre testi ex art. 195 cod. proc. pen.; 2) vizio di motivazione p travisamento del contenuto delle prove; 3) violazione di legge quando al giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo B) – sono tutti inammissibili dal momento ch viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricors cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv 268823).
Considerato, infatti, che il ricorso persegue una propria linea ricostruttiva, senza avvede che la Corte di appello ha risposto puntualmente ad ognuna delle censure dell’atto di appello, con argomentazioni corrette in diritto e non manifestamente illogiche, che il ricorrente n contesta, riproponendo gli stessi temi già sviscerati nella sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 17 dicembre 2025
Il consigliere COGNOMECOGNOMENOME> nsore
Il Presidente