Ricorso per cassazione: quando la ripetitività lo rende inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Quando i motivi sono meramente riproduttivi e non individuano vizi specifici nella sentenza impugnata, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa importante ordinanza per comprendere le ragioni dietro tale decisione.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La difesa dell’imputato aveva contestato la decisione, presentando un ricorso per cassazione basato su due principali censure: un presunto vizio di motivazione riguardo alla destinazione della sostanza allo spaccio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, gli elementi raccolti non erano sufficienti a provare l’intenzione di vendere la droga. Tuttavia, sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano ritenuto provata tale finalità sulla base di una serie di indizi convergenti.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione ripetitivo
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti inammissibili. I giudici hanno osservato che le doglianze sollevate non erano altro che una riproposizione delle stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva fondato la sua decisione su plurimi elementi concreti, tra cui:
* La valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
* La parziale suddivisione della sostanza in dosi.
* La presenza di nastro adesivo e un taglierino con tracce compatibili con l’attività di confezionamento.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti e le prove (valutazione di merito), ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione del giudice di merito, senza denunciare un errore logico o giuridico specifico e determinato, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
La decisione della Corte
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è consentito utilizzare il giudizio di legittimità come una terza istanza di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che il ricorso per cassazione deve avere una funzione critica e non meramente ripetitiva. I motivi devono individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata, che sia esso un’errata interpretazione della legge (errore di diritto) o un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice che ha portato alla decisione (vizio di motivazione). Nel caso di specie, i motivi erano ‘apparentemente’ critici ma, in sostanza, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni difensive già correttamente confutate dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e adeguata. L’inammissibilità deriva quindi sia dalla genericità delle censure, sia dall’insindacabilità delle valutazioni di merito compiute dai giudici dei gradi precedenti, quando queste siano supportate da un ragionamento coerente.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo, un ricorso per cassazione deve essere strutturato in modo specifico, evidenziando le precise violazioni di legge o le palesi contraddizioni logiche della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La decisione riafferma la natura del giudizio di legittimità come controllo sulla corretta applicazione delle norme, e non come un’ulteriore opportunità per ridiscutere le prove. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi tecnica e puntuale, volta a smascherare i vizi specifici del provvedimento e non a riproporre sterilmente le medesime difese.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e non idonei a evidenziare un vizio di legittimità.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per provare la destinazione allo spaccio?
I giudici di merito hanno ritenuto sufficienti una serie di elementi valutati nel loro complesso: la condotta dell’imputato, la parziale suddivisione della sostanza in dosi, e il ritrovamento di nastro adesivo e un taglierino con segni di utilizzo per il confezionamento.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello?
No, non è possibile contestare la valutazione dei fatti (giudizio di merito) se questa è adeguatamente e logicamente motivata. Il ricorso per cassazione può denunciare solo errori di diritto o vizi logici evidenti e determinanti nel ragionamento del giudice, non una diversa interpretazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1460 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 09/11/1970
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANT D
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME COGNOME e la memoria in data 26 novembre 2C 24 con cui si insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine )1Ia ritenut destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente ed il mancato riconoschiento dell2 circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di questioni già esaminate e s Jperate co corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha ritenut D sussistenti plurimi elementi che deponevano per la destinazione allo spaccio (valutazione connr lessiva della condotta, anche sulla base di quanto ricostruito dal Giudice di primo grado, parziale >uddivisione in dosi di sostanza stupefacente, presenza del nastro adesivo e di un taglierino che c Arava segni di essere stato utilizzato per la suddivisione e confezione delle dosi), e confutare gli elem allegati quali significativi ai fini della richiesta concessione delle invocate attenuanti che infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti CC i l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meri adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianz che, cosi prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin ito. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes€ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024