Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Tunisia il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 25/3/2024 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25 marzo 2024, la Corte di appello di Trieste, ha confermato la sentenza in data 28 maggio 2021 del Tribunale di Udine con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. (danneggiamento della finestra della cella del carcere ove era detenuto) commesso in Tolmezzo il 20 agosto 2019.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento l’imputato personalmente deducendo carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato accertamento della natura dei fatti contestati e dello stato psicologico dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2024.