Ricorso per cassazione personale: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Presentare un ricorso per cassazione è un passo delicato e tecnicamente complesso nel sistema giudiziario italiano. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile un punto fondamentale: la facoltà per l’imputato di proporre personalmente questo tipo di ricorso è stata eliminata. Analizziamo una decisione che, partendo da un caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza, si concentra su un aspetto puramente procedurale con conseguenze determinanti per l’esito del giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Frode sul Reddito di Cittadinanza alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di una donna da parte del Tribunale di Frosinone a una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Il reato contestato era quello previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019, per aver presentato, nel maggio 2020, una dichiarazione mendace al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Nello specifico, l’imputata aveva falsamente attestato di risiedere in un comune diverso e di convivere con un’altra persona.
La condanna è stata successivamente confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma. Avverso questa seconda sentenza, l’imputata ha deciso di proporre personalmente un ricorso per cassazione, lamentando un’eccessiva e immotivata severità della pena inflittale.
L’Impugnativa Personale e il Principio in Gioco
Il fulcro della questione non riguarda il merito della condanna, ma la modalità con cui è stata presentata l’impugnazione. L’imputata ha scelto di agire in prima persona, senza l’assistenza di un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa scelta si è rivelata fatale per le sorti del suo ricorso, scontrandosi con una modifica normativa cruciale introdotta alcuni anni prima.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un’argomentazione netta e puramente giuridica. I giudici hanno richiamato la Legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale.
Questa riforma ha stabilito che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha sottolineato che questa regola si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della novella, avvenuta il 3 agosto 2017. Poiché il ricorso in esame era stato proposto successivamente a tale data, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
La Corte ha anche citato una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017) che aveva già consolidato questo principio, confermando che la modifica legislativa ha eliminato la facoltà, precedentemente esistente, di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e gravose per la ricorrente. In primo luogo, la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione è diventata definitiva. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce con forza un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione è un atto che richiede una competenza tecnica specifica, che la legge riserva esclusivamente a difensori specializzati, escludendo qualsiasi possibilità di ‘fai da te’ da parte dell’imputato.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, pena l’inammissibilità.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dal giudice. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Da quando è in vigore la regola che impedisce all’imputato di ricorrere personalmente in Cassazione?
La regola si applica a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella legislativa che ha modificato la procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 29/1/2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone in data 5/3/2024 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 perché in data 21.5.2020, per ottenere il reddito di cittadinanza, aveva depositato una dichiarazione con cui aveva attestato falsamente di risiedere in Ferentino e di convivere con NOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata lamentando la violazione dell’art. 133 cod. pen. sostenendo che la pena irrogata era priva di motivazione ed eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata. Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.
103 ha modificato l’art. 613, connnna 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l’impugnativa in esame, proposta successivamente a tale modifica che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte.
2.Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende
Così deciso il 19/9/2025