Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15355 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/07/1974
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG 40314 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di A )pello di Genova che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova e su c )ncorde richi sta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta, confern ando sto la condanna del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato;
Ritenuto che il ricorso – che lamenta che la pena non fosse stata individ data in termi inferiori – è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legc e alla luce d modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giug 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche q Jando le parti nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dich arando di cordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli al tuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una r uova dete nazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente o )bligata p pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto d ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso senten :e pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. per . (succe mente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. n( Ila I. 24 lugl 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione al a misura de pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle p arti, una vo consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modifica :0, salva l’i tesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2( 04, Rossi, 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza COGNOME, hanno, in particolare, statuito che la richie applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni dellé volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla fo ne di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta rice ,uto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può essere unila mente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa pro osta di minazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c >n la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatti onnila in fav
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp ise process e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente