Ricorso per Cassazione: Guida ai Requisiti di Ammissibilità
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un procedimento delicato governato da regole procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare tali formalità, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato personalmente dall’imputato, una mossa che si è rivelata fatale per le sue speranze di ottenere una revisione della condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, seppur riconosciuta nella sua forma di lieve entità. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare un ricorso per cassazione, lamentando una mancata valutazione da parte dei giudici di merito riguardo alla possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il problema non risiedeva nel merito delle sue doglianze, ma nel modo in cui il ricorso è stato presentato.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione presa de plano (cioè senza udienza pubblica, sulla base degli atti), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e insuperabile: l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato e non, come richiesto dalla legge, tramite un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: L’Art. 613 c.p.p. e il Ruolo del Difensore Cassazionista
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), la norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente detto “cassazionista”.
La Corte ha specificato che la natura personale dell’atto di impugnazione non permette deroghe. Sono state considerate irrilevanti due circostanze che avrebbero potuto, in apparenza, sanare il vizio:
1. L’autenticazione della firma: L’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale non conferisce validità all’atto.
2. La firma “per accettazione”: Anche la sottoscrizione di un difensore “per accettazione” del mandato non è sufficiente, poiché non attribuisce al legale la titolarità dell’atto di impugnazione, che rimane formalmente in capo all’imputato.
La Suprema Corte ha inoltre esaminato un’altra potenziale via d’uscita, ovvero l’ipotesi che la firma di un avvocato (apposta in calce alla prima pagina del ricorso digitale) potesse essere interpretata come una volontà di fare propria l’impugnazione. Anche questa strada è stata sbarrata, poiché un’attestazione del foro di appartenenza ha confermato che il legale in questione non era un avvocato cassazionista.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le porte della Corte di Cassazione si aprono solo rispettando scrupolosamente le regole procedurali. La necessità di un difensore cassazionista non è una mera formalità, ma una garanzia di tecnicismo e competenza in un grado di giudizio dove si discutono esclusivamente questioni di diritto.
Le conseguenze dell’inammissibilità sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo sulla base della “colpa ravvisabile” nella proposizione di un ricorso palesemente viziato. Questa decisione serve da monito: il fai-da-te processuale, specialmente nei gradi più alti della giustizia, è una strada destinata al fallimento e a costi aggiuntivi.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché proposto personalmente dall’imputato. L’articolo 613 del codice di procedura penale richiede tassativamente che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
La firma di un qualsiasi avvocato è sufficiente per rendere valido un ricorso per cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere un “cassazionista”, cioè abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La firma di un avvocato non iscritto a tale albo speciale non sana l’inammissibilità del ricorso.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45878 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 01/09/1985
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
letto il ricorso e visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/05/2024 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato il ricorrente alla pena d giustizia in ordine al reato di ricettazione, ritenuta l’ipotesi di lieve entità.
Lamenta la mancata valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto dall’imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell’albo speciale ai sensi dell’art. 613 c.p.p. Invero, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’impugnazione dev’essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto irnpugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stess (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità del ricorso si giunge, del resto, anche laddove si ritenga che la firma apposta dal difensore sia in calce alla prima pagina del ricorso (in forma digitale) che di seguito alla sottoscrizione dell’imputato (in forma analogica non leggibile) sia volta a far propria l’impugnazione, trattandosi di avvocato non cassazionista (cfr. attestazione albo avvocati del foro di Napoli del 21/10/2024).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di colpa ravvisabile in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 ottobre 2024.