Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avidso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza del 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale del 6 dicembre 2021 che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e giorni dieci di reclusione ed Euro 1240,00 di multa, su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena inflitta all’imputato a mesi cinque e giorni dieci reclusione ed Euro 1000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e chiedendo altresì di volere sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod.proc.pen. per contrasto con l’art. 111 comma 7 Cost. e 117 comma 1 Cost.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per l natura personale dell’atto impugNOMErio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del
16/03/2018, S., Rv. 273765-01)
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024