Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16387 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 644/2025
CC – 03/04/2025
R.G.N. 6721/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 20/11/1985 avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘de plano’
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 dicembre 2024 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13 ottobre 2023 dal Tribunale di Torino, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva.
Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, avanza questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613, comma primo, cod. proc. pen. con gli artt. 111 e 117 Cost., nella parte in cui esclude che il ricorso per cassazione possa esser presentato dal ricorrente personalmente.
L’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01).
Quanto all’invocata questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen.,
al contrario di quanto asserito dal ricorrente, tale regula iuris deve ritenersi compatibile con i canoni della Carta costituzionale, sicché va dichiarata manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.
Le Sezioni Unite hanno già chiarito che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914/2018, cit.).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME