Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 21/09/1999
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 22 marzo 2024 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con l congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’anal doglianza eccepita con l’atto di appello – nella quale erano state congruamen evidenziate le ragioni di mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’ar 175 cod. pen. (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) – reiteri le medesi considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, propost avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attravers presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. pr pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di f che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specif indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fonda dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in seco grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati n provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una
presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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