Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato il 15/05/1968 NOME nato il 26/01/1981 NOME nato Lil 04/02/1970
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili di più fatti di furto aggravato;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale denunziando l’eccessività del trattamento sanzionatorio, si caratterizza per genericità e indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, dove l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio), il ricorso non indica, in maniera specifica, gli elementi che sono alla base della censura formulata, rinviando genericamente agli artt. 132 e 133 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come debba considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’ omessa valutazione, da parte del giudice dell’ appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato d legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le altre, Sez. 3, n. 359 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 258962). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851), come sufficiente è la motivazione sul punto, nel caso in esame.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025.