Ricorso per cassazione: inammissibile se i motivi sono generici
Presentare un ricorso per cassazione richiede precisione e argomentazioni giuridiche solide. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso ne determina l’inammissibilità. Questo caso specifico riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma offre lezioni valide per ogni tipo di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello di Bari per due reati: spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma V, del Testo Unico Stupefacenti) e detenzione di arma comune da sparo.
L’Appello e il Ricorso per Cassazione
L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse correttamente valutato la possibilità di un proscioglimento secondo l’art. 129 del codice di procedura penale e, soprattutto, non avesse applicato l’art. 131 bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
È importante notare che, durante il processo d’appello, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello relativo al bilanciamento delle circostanze. Nonostante ciò, ha deciso di sollevare le nuove questioni davanti alla Suprema Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla genericità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e offrono importanti chiarimenti procedurali.
In primo luogo, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. è stata definita ‘del tutto generica e aspecifica’. Il ricorrente, infatti, non ha creato alcun collegamento tra le sue argomentazioni e le motivazioni contenute nella sentenza impugnata, rendendo il motivo di ricorso vago e non scrutinabile.
Il cuore della decisione: la tenuità del fatto nel ricorso per cassazione
Il punto centrale della pronuncia riguarda la questione dell’art. 131 bis c.p. La Corte ha ribadito un principio consolidato: sebbene il giudice d’appello possa rilevare ‘ex officio’ la sussistenza della causa di non punibilità, un ricorso per cassazione che ne lamenti l’omessa applicazione deve essere adeguatamente argomentato.
Non è sufficiente lamentare genericamente la mancata applicazione della norma. L’appellante deve:
1. Indicare specificamente i presupposti e gli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare il giudice a considerare la particolare tenuità del fatto.
2. Dimostrare la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata, spiegando perché, se il giudice avesse considerato tali elementi, sarebbe giunto a una conclusione diversa.
Nel caso in esame, il ricorso non indicava neppure l’esistenza dei presupposti legali e fattuali che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare. Di conseguenza, la doglianza è risultata inefficace e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per essere efficace, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e supportato da argomentazioni che mettano in chiara luce l’errore di diritto commesso dal giudice precedente. La genericità, come dimostra questo caso, conduce inevitabilmente all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. I motivi presentati, in particolare quelli relativi alla mancata applicazione degli artt. 129 e 131 bis c.p.p., erano generici, aspecifici e non adeguatamente argomentati.
Può un giudice d’appello applicare la ‘particolare tenuità del fatto’ di sua iniziativa?
Sì, la Corte ha confermato che il giudice d’appello può rilevare ‘ex officio’ (cioè di propria iniziativa) la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Cosa deve contenere un ricorso che lamenta la mancata applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
Il ricorso deve essere specificamente argomentato. Deve indicare chiaramente i presupposti legali e gli elementi di fatto che giustificherebbero l’applicazione della norma e deve dimostrare che la mancata valutazione di tali elementi da parte del giudice precedente costituisce una lacuna motivazionale decisiva per l’esito del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il 25/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato sentenza de Tribunale di Bari del 4 giugno 2023 che ha dichiarato Contento Stefano colpevole del reato di c all’art. 73, comma V, DPR 309/1990 nonché di detenzione di arma comune da sparo di cui agli artt. 2 e 7 della L.865/1967.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in quanto la Corte territoriale non a formulato il giudizio ex art. 129 cod. proc. pen e non aveva applicato l’art. 131 bis cod. pe
Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta invero che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione il inerente al bilanciamento delle circostanze. La doglianza che riguarda il mancato prosciogliment ai sensi dell’art. 129 cod. proc pen è del tutto generica e aspecifica, mancando ogni indicaz della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Quanto al mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., questa Corte di legittimità di recente affermato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cu evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivaziona (Sez. 6 – , Sentenza n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023 ) Rv. 284160 – 01). I particolare, si è precisato che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, ma ciò non toglie che la relativa doglianza essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, il ricorso non indica neppure l’esist dei relativi presupposti legali e degli elementi di fatto che il giudice di appello avrebbe prendere in considerazione ai fini di rilevare, ex officio, la causa di non punibilità ai sens 131 bis cod. Isr-ec. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Prsi. -nte