Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46204 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46204 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/10/2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 30/01/2020 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.).
NOME, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen.; non ricorre una adeguata valutazione quanto alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato; la Corte di appello ha palesemente errato nella qualificazione giuridica del fatto, anche in considerazione dell’atteggiamento tenuto dalla persona offesa sia prima che dopo essersi recato dai Carabinieri.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto all’omessa considerazione della possibilità di valutare i fatti secondo una diversa qualificazione giuridica, riconducendoli alla fattispecie di minaccia come specificamente indicato nell’atto di appello; il giudice di appello incorre in una grossolana omissione valutativa, avendo affermato che non sia stata esposta dalla difesa la possibilità di inquadrare la condotta in una diversa fattispecie, mentre il motivo di appello dimostra il contrario, essendo stato richiamato sia l’art. 612 che l’art. 610 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della mancata estensione nella misura massima della riduzione della pena per il riconoscimento della fattispecie tentata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito. Il motivo si risolve in una mera reiterazione del motivo di appello, senza effettivo confronto con la argomentazione logica e persuasiva della Corte di appello, che in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito, sulla base di una pluralità di elementi probatori (pag.4 e seg.), la responsabilità del ricorrente per il fatto ascritto, con motivazione che non si presta a censure in questa sede. In conclusione si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). La censura difensiva si palesa,
dunque, come una non consentita lettura alternativa del merito; il ricorrente, infatti, non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la Corte di appello ha evidenziato in motivazione la genericità della doglianza articolata; non essendo stata effettivamente neanche allegato da parte della difesa il parametro giuridico per giungere ad una diversa qualificazione della condotta contestata. È stata evocata esclusivamente la possibile ricorrenza del reato ascritto in forma tentata, evidentemente esclusa dalla logica ed argomentata considerazione della Corte di appello.
4.3. Manifestamente infondato infine il terzo motivo di ricorso quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha motivato in modo logico ed argomentato richiamando l’assenza assoluta di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di plurimi precedenti penali e in mancanza di qualsiasi allegazione da parte della difesa, così facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590).
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.