Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Reiterazione dei Motivi non Basta
Presentare un ricorso per cassazione rappresenta l’ultima via di giudizio nel nostro ordinamento, ma richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 44545/2023, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato possa essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame dimostra che non è sufficiente riproporre le stesse lamentele sollevate in appello; è invece necessaria un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Brescia, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. Non rassegnato, l’imputato decideva di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
L’Unico Motivo del Ricorso per Cassazione
Il ricorrente basava il suo intero ricorso per cassazione su un unico motivo: una presunta violazione di legge relativa alla conversione della pena. Tuttavia, la Corte ha rilevato una grave lacuna nell’impostazione del ricorso. Invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, l’atto si limitava a essere una ‘mera reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti nel secondo grado di giudizio.
Il Principio della Critica Specifica
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, già consolidato in precedenti pronunce giurisprudenziali (tra cui Cass. Sez. U, n. 8825/2017). Il ricorso, sia d’appello che di cassazione, non può essere un semplice ‘copia e incolla’ di atti precedenti. Deve, al contrario, contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella decisione impugnata. L’appellante o il ricorrente ha l’onere di spiegare perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio per la sua aspecificità. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate erano identiche a quelle dell’appello e che la Corte territoriale aveva già fornito una ‘puntuale replica’ a tali doglianze nelle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata ‘congrua e non manifestamente illogica’. Di fronte a una semplice riproposizione dei medesimi argomenti, senza un confronto critico con la risposta già fornita dal giudice precedente, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Questa decisione sottolinea che il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con perizia tecnica, attaccando specificamente i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata. Presentare un atto generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento, ma espone anche a significative sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a essere una mera ripetizione dei motivi già presentati nel giudizio d’appello, senza contenere un’analisi critica specifica delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per cassazione?
Questa ordinanza evidenzia che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve andare oltre la semplice riproposizione di argomenti precedenti. È necessario che contenga una critica puntuale e argomentata, capace di confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44545 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RADAUTI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 1 luglio 2022 dal Tribunale di Brescia di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Brescia e Cazzago San Martino il 22 marzo 2022;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso (violazione di legge con riguardo alla conversione della pena) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica alle pagg.7-8 della sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023