Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42422 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di PATTI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo del loro difensore AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso, con un unico atto, contro la sentenza emessa in data 02 febbraio 2024 dal Tribunale di Patti, che li ha condannati ciascuno alla pena di euro 309,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 677 cod. pen.;
rilevato che i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale travisato o del tutto non valutato gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza del reato o della loro responsabilità per esso, in particolare non valutando le prove dichiarative e documentali attestanti le limitate porzioni di proprietà dell’immobile in rovina appartenenti ai ricorrenti, porzioni neppure interessate direttamente dalle condizioni di degrado, e non valutando l’esigibilità di un intervento da parte loro, l’avvenuto intervento del proprietario di una maggiore quota dell’edificio, e infine la sussistenza di un reale pericolo per l’incolumità pubblica;
rilevato che, con ampia memoria depositata in data 18 ottobre 2024, i ricorrenti chiedono l’assegnazione del ricorso ad altra sezione, ribadendo i motivi di impugnazione quanto all’asserito travisamento delle prove, e alla mancanza di una loro responsabilità, essendo comproprietari solo di una piccola quota;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di specificità e omesso rispetto dell’onere di allegazione, dal momento che i ricorrenti deducono genericamente un complessivo vizio di travisamento della prova e di contraddittorietà della motivazione rispetto all’esito dell’istruttoria dibattimentale, senza allegare o indicare con precisione e in modo completo le prove che si assumono travisate, limitandosi a riportare, in estrema sintesi, alcune affermazioni che sarebbero state rese dai testi COGNOME e COGNOME, nonché dal teste COGNOME, e il contenuto di alcuni dei documenti depositati dalla difesa, così non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza delle deduzioni e la effettiva sussistenza del vizio motivazionale dedotto;
ritenuto che debba ribadirsi il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione,
da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa)» (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419) e «In tenia di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte» (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 263601);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
/ Il President Il Consigliere estensore