Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Sarno il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno del 10/06/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN PATII)
Con ordinanza resa il 10 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP di Nocera Inferiore del 6 maggio 2024 con cui era stata applicata allo stesso la misura cautelare personale degli arresti domiciliari per i reati di cui agli articoli 416 cod. pen., 8-10 d.lgs. 74/2000, 640 cod.
Avverso l’ordinanza l’indagato propone, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso pe cassazione, censurando sia il profilo della gravità indiziaria che quello dell’esigenza cautela special-preventiva.
Premette il ricorrente – pur non articolandolo come profilo di doglianza – che provvedimento del riesame costituisce un “copia-incolla” dell’ordinanza del GIP, che a sua volta
recepisce acriticamente la richiesta del pubblico ministero, che a sua volta ancora costituisce una mera “velina” delle informative di polizia giudiziaria.
Si contesta al COGNOME la partecipazione ad una associazione per delinquere con il ruolo di partecipe, in quanto sarebbe stato incaricato sia di compiti operativi relativi alle società ch individuare i soggetti ai quali attribuire le cariche di amministratore e legale rappresentante.
Egli, inoltre, sarebbe stato al corrente della base operativa del gruppo, ove in divers occasioni incontrava NOMEi componenti del medesimo (come NOME COGNOME e NOME COGNOME) dai quali NOMEva istruzioni, e manteneva rapporti con alcuni prestanomi come NOME COGNOME.
In realtà l’indagato, in sede di interrogatorio, rispondeva a tutte le domande ed il AVV_NOTAIO null contestava in ordine alle risposte fornite.
L’ordinanza non chiarisce in cosa consisterebbe l’associazione per delinquere che, in tema di evasione fiscale, deve prevedere una stabile organizzazione e una ripartizione in ruoli e funzioni, nonché la predisposizione di mezzi per l’attuazione del programma criminoso di evasione fiscale.
La unicità del reato contestato (art. 8) escluderebbe del resto la volontà di commettere un numero indeterminato di reati, e sarebbe semmai ravvisabile un concorso di persona nei reati continuati di emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti.
Inoltre, la diversità dei fatti commessi dalle imprese emittenti e da quelle utilizzatrici fatture false induce inevitabilmente ad escludere che tutti i soggetti avessero inteso agire per scopo comune di dare vita ad un sodalizio criminoso con carattere di stabilità.
Ancora, il GIP ritiene che la ripetizione dello schema di emissione delle fatture comport l’assoluta professionalità del sodalizio criminoso caratterizzato da una ripartizione dei compiti parte di ciascun indagato e NOME consapevolezza del ruolo assunto dagli NOMEi accoliti. Tal affermazione presta il fianco ad ampie e facili critiche in quanto l’emissione di fatt commerciale da parte di una società non può essere segno di abitualità e professionalità dei correi, costituendo esercizio di funzioni tipiche dell’impresa.
Soprattutto non è dato comprendere come NOME mera emissione di fatture il giudice possa desumere l’elemento soggettivo della consapevolezza del ruolo di ciascun soggetto all’interno della ipotetica associazione, e, del resto, lo stesso giudice non è in grado di specificare qu siano i compiti di fatto svolti dai soggetti attinti NOME misura cautelare e in particolare fosse la funzione svolta dal ricorrente.
2.1. Ciò premesso, con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi di imputazione da 2 a 174, in relazione agli articoli 2, 5, 8, 10 e 10-ter d. lgs. 74/2000 per violazione del principio di responsabilità personale.
L’ordinanza nulla replica alle doglianze difensive, in cui si evidenziava che il nome COGNOME non compare in alcuna delle imputazioni allo stesso contestate in riferimento alle società contemplate in rubrica.
Inoltre, nulla viene dimostrato in relazione alla inesistenza oggettiva e soggettiva del fatture, che afferiscono a transazioni commerciali corrette e documentate dal punto di vista fiscale e commerciale, avendo il contribuente effettivamente sostenuto il costo indicato nei documenti, ancorché emessi da soggetti differenti.
L’ordinanza del GIP, e poi quella del riesame, non contengono una valutazione individuale della posizione dell’odierno ricorrente, limitandosi ad una valutazione di tipo collettivo e qui operata in violazione del principio della personalità della responsabilità penale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 273 del codice di rito e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle ipotesi contestate provvisoriamente ai capi da 2 a 228, relative alla violazione dell’articolo 640-bis e 640, comma 2, del codice penale, conseguente violazione del principio di responsabilità personale.
L’ordinanza a pagina 36 evidenzia come la responsabilità del COGNOME COGNOME creazione delle società fittizie determinerebbe il suo contributo causale anche ai reati di truffa contestati ai di imputazione di cui sopra, ma non si comprende quale sarebbero i profili di gravità indiziaria a carico del COGNOME, non avendo lo stesso fornito alcun contributo morale o materiale in riferimento alla commissione dei reati in contestazione.
Anche in questo caso le due ordinanze si sono limitate ad una valutazione di tipo collettivo e non individualizzato.
2.3. Con il terzo motivo corrente lamenta violazione dell’articolo 274, lettera c), del codi di procedura penale (erroneamente indicato, per evidente refuso, come “27°”), relativamente all’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.
Anche in questo caso l’ordinanza si limita ad alcune valutazioni di carattere astratto, senza indicare quali sarebbero in concreto le occasioni “prossime” per la commissione di ulteriori delitt della stessa specie, venendo meno all’obbligo di autonoma valutazione richiesto dall’articolo 292 c.p.p..
Si viola il principio secondo cui il concreto pericolo non può ricavarsi NOME mera gravità d fatto di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio premette che, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum.
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, n. 33111 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 11988 del 21/12/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 2389 del 08/11/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 7136 del 20/01/2009, Soru, Rv. 242677; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv.
212768 – 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelar
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Ciò premesso, l’ordinanza precisa, nell’incipit, che il compendio indiziario è costituito da accertamenti documentali, bancari, sopralluoghi, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, s.i di persone informate dei fatti, chat intercettati sui dispositivi mobili degli indagati, element compendiati NOME informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Scafati.
Da tale compendio indiziario emergerebbe la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati tributari (finalizzati all’evasione dell’IVA), p essere attraverso due distinti meccanismi: 1) l’utilizzo distorto del c.d. “reverse charge”, di cui all’articolo 74, comma 8, d.P.R. 633/1972; 2) le c.d. “frodi carosello”, poste in essere trami l’utilizzo di numerose società “cartiera”, la cui attività era costituita dall’emissione di fatt operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
A tali reati tributari si accompagnerebbero, specularmente, dei reati di truffa in danno d ente pubblico (capi 207-228).
Scendendo nel merito dei motivi di censura, i primi due motivi di ricorso, in cui si contesta la sussistenza del requisito della gravità indiziaria rispettivamente per i reati fiscali e qu base fraudolenta, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono entrambi inammissibili.
Ed infatti, vengono riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dal Tribunale del riesame.
E’, per costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono COGNOME pedissequa reiterazione di quelli già dedotti puntualmente disattesi NOME Corte di merito (ma il discorso può essere esteso anche alla fase
cautelare), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
La funzione tipica dell’impugnazione, d’NOMEo canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenu essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confron puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si d all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critic argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
3.1. Quanto alla contestata assenza del COGNOME nelle imputazioni di cui ai Capi da 2 a 174 (primo motivo di ricorso), il Collegio evidenzia che, alla semplice lettura delle stesse imputazion emerge che si contesta al COGNOME (e ad NOMEi soggetti) la commissione dei reati in qualità d «gestore di fatto» di società quali la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 2-9), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi da 20), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi da 21 a 2%), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 26 a 33), la “RAGIONE_SOCIALE” (ca 33-40), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 41-47), la RAGIONE_SOCIALE” (capi 48-59), la “RAGIONE_SOCIALE” (c 60-66), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 67-71), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 72-74), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 75-77), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 78-86), la RAGIONE_SOCIALE” (capi 87.94 la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 95-101), la RAGIONE_SOCIALE” (capi 102-107), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 108-111), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 112-117), la “RAGIONE_SOCIALE” (ca 118-122), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 123-125), la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” capo 126-134), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 135-137), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 138-142), la “RAGIONE_SOCIALE” (c 143147), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 148-152), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 153-156), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 157-158), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 159-160), la “RAGIONE_SOCIALE” (capo 161), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 162-169), la “RAGIONE_SOCIALE” (capo 170), la “RAGIONE_SOCIALE” (capi 171-174).
Tali contestazioni vanno lette congiuntamente al capo 1) della rubrica, ossia il reato associativo, in cui si contesta ai soggetti incolpati, tra cui il COGNOME, di avere operato, compartecipi di COGNOME NOME, «contribuendo, alcuni alla gestione diretta delle società,
NOMEi a fornire la propria attività professionale, COGNOME consapevolezza che le predette perso giuridiche fossero utilizzate al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto».
Tale doglianza preliminare è pertanto manifestamente infondata in quanto le imputazioni circoscrivono in modo sufficientemente dettagliato (soprattutto in relazione alla attuale fa processuale, caratterizzata da maggiore fluidità rispetto alle contestazioni definitive), posizione e il ruolo del COGNOME COGNOME commissione dei fatti di reato.
3.2. Scendendo nel concreto della doglianza, la sua infondatezza è manifesta alla luce della ampia motivazione che sorregge in punto di gravità indiziaria il provvedimento impugnato.
Si chiarisce, in primo luogo, COGNOME parte che ricapitola i contenuti dell’ordinanza genetica poi a pag. 31 ss., che le società coinvolte sono inesistenti all’indirizzo indicato come sede socia (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Hena INDIRIZZO, INDIRIZZO), oppure sono meramente domiciliate presso indirizzi di comodo (RAGIONE_SOCIALE, Savion).
Inoltre, quasi tutte le società (si rinvia all’elenco contenuto a pag. 3 dell’ordinanza Riesame) non hanno attivato alcun contratto di fornitura, elemento che depone chiaramente nel senso della fittizietà; NOMEe, quali la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, hanno consumi irrisori rispetto al loro giro di affari.
Molti soggetti – tutti salernitani – risultano rivestire cariche sociali o amministrative in d società, che pure hanno formalmente sede legale in tutta Italia, e/o sono tra loro legati da vinco parentali. Le società poi, spesso, si scambiano fatture.
Numerosi amministratori, escussi (v. pag. 4) hanno escluso di avere gestito le società o di avere sottoscritto atti di cessione quote, ovvero hanno affermato di essere mere teste di legno (perNOMEo reclutate – pag. 5 – proprio dal COGNOME, oltre che da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME“, che incontravano in dei container posti presso il cimitero di del comune di San Valentino Tono, adibiti a base operativa del sodalizio), pagate mensilmente per figurare quali amministratori, all’oscuro anche della sede sociale.
Quasi tutte le società erano fiscalmente gestite dal COGNOME NOME e, inoltre, emettevano fatture per prodotti diversi da quelli risultanti dall’oggetto sociale (materi informatico), quali generi alimentari, carne, prodotti petroliferi.
Nel corso delle perquisizioni operate (pag. 13-14), è stata rinvenuta documentazione di alcune società presso la sede sociale di NOMEe (presso la RAGIONE_SOCIALE, ad esempio, è stata rinvenuta documentazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e due timbri della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre presso l’abitazione della COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati trovati documenti di molte NOMEe società tra quelle indicate nelle imputazion di cui sopra).
Le intercettazioni (riportate a pagg. 6-13) confermavano, già nell’ordinanza genetica, la costruzione accusatoria.
La motivazione, pertanto, illustra in modo chiaro e analitico gli elementi da cui dedurre fittizietà delle varie società, le quali, pertanto, non potevano svolgere le prestazioni oggetto d fatture che si presentavano, quindi, come inesistenti.
La reiterazione dell’illecito in una serie indefinita di reati, oltre a concretizzare il progr criminoso dell’associazione, lungi dal costituire esercizio tipico di attività di impresa – c deduce il ricorrente – costituiva il modo con cui il sodalizio criminoso lucrava dell’IVA non versa attraverso il duplice schema delle “frodi carosello” e del “reverse charge”.
3.3. Quanto al ruolo svolto dal COGNOME, già a pagina 2 e 3 dell’ordinanza (e poi pi diffusamente a pag. 29) si evidenzia come alcuni dei prestanome (COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME indichino proprio nel COGNOME il soggetto che ebbe a reclutarli per conto dell’associazione, proponendo loro di divenire amministratori delle società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per il NOME), organizzando per loro viaggi a Milano presso studi notarili, banche e società finanziarie. I soggetti che si occupavano di tut erano il COGNOME, NOME COGNOME, tale NOME (proprietario di una Fiat 500 X) e NOME COGNOME.
Il COGNOME, inoltre, riferiva di essere stato avvicinato dal COGNOME, il quale gli intimava di riferire nulla alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, da cui sapeva che egli era stato convocato.
La COGNOME, a sua volta, riferiva che era il COGNOME a corrisponderle mensilmente la somma di euro 400 per prestare il suo nome quale amministratrice.
A pagina 19, l’ordinanza richiama la posizione del COGNOME come indicata nell’ordinanza genetica, precisando che egli «è partecipe del sodalizio con il compito di individuare i soggett cui intestare fittiziamente le cariche sociali delle società cartiere; si incontra più vo conta iners siti nei pressi del cimitero di San Valentino Torio (SA) unitamente agli NOMEi componenti del gruppo quali COGNOME, COGNOME e COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME COGNOME per i pagamenti ai dipendenti, da eseguire mediante carte poste-pay, come si ascolta COGNOME progressiva ambientale 1071 del 14/12/2019; utilizza un’utenza intestata a NOME (che ne è la convivente) e con cui si contatta con NOME e con COGNOME NOME, soggetti che hanno dato la propria disponibilità a fungere da prestanome dietro compenso».
Da pagina 8 a pagina 25, l’ordinanza si occupa poi di ricapitolare il contenuto dei vari rea fiscali fine, descrizione alla quale è chiaramente escluso il COGNOME, ma non in quanto estraneo al reato, bensì in quanto non ha formalmente posto in essere alcuna attività tipica d amministrazione, stante il suo ruolo svolto in fatto.
Analogo ragionamento può essere svolto in relazione ai reati a base fraudolenta contestati ai capi 207-228, descritti alle pagine 26 ss. del provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto dedotto NOME difesa, sia in sede di riesame che di ricorso, la partecipazione fattiva del COGNOME (chiamato “NOME” nelle conversazioni) emerge anche dalle conversazioni indicate a pag. 31 ss. dell’ordinanza, tra cui la progr. n. 1071 del 14/12/2019, l 219 del 18/11/2019, la 1081 del 21/11/2019 e la 2310 del 01/12/2019, in cui si comprende
agevolmente come ciascuno degli indagati fosse il “referente” per alcune società (nel caso di specie la società riferibile al “NOME” era la RAGIONE_SOCIALE), la n. 3598 del 14/12/2019, d si afferma che “NOME” ha molti stranieri di nazionalità marocchina, la n. 31 del 06/11/2019, i cui il COGNOME parla con la COGNOME COGNOME di aspetti organizzativi, ecc..
Conversazioni delle quali la difesa (v. pag. 37) non è stata in grado di fornire una spiegazione alternativa.
Conclusivamente, a pagina 34 l’ordinanza sintetizza gli elementi indiziari concordemente convergenti verso la figura del COGNOMECOGNOME cui attribuisce il ruolo di arruolatore dei prestanome di pagatore degli stessi; di soggetto che utilizza utenze intestate alla moglie per intrattene rapporti con i sodali; che incontra gli stessi presso la sede operativa sita nei container; che paga i prestanome utilizzando carte poste-pay, sottolineando come lo stesso – unitamente ad atri correi, come evidenziato dallo sviluppo e dall’analisi del traffico telefonico – abbia coscientemen contribuito attraverso la propria attività al raggiungimento degli scopi associativi: era in attraverso le copiose fatturazioni (fittizie) reciproche tra le varie società, facilitato dall’odierno ricorrente, che si realizzava infatti il sistema fraudolento (segue, a pagina 35, u indicazione specifica del contributo fornito dal COGNOME nei singoli reati fine).
3.4. Tale motivazione si salda con quella, individualizzata, contenuta a pag. 116 dell’ordinanza genetica, la quale ripercorre le modalità di identificazione del COGNOME e evidenzia che egli, come COGNOME, era incaricato sia di compiti relativi alle società, che individuare i soggetti ai quali attribuire le cariche di amministratore e legale rappresentante; e al corrente dell’esistenza della base operativa del gruppo, situata nei conta iners di San Valentino Torio, dove in diverse occasioni incontrava NOMEi componenti del gruppo per NOME indicazioni, come ad esempio per l’apertura di un conto corrente per RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME; NOMEva istruzioni da NOME COGNOME NOME per i pagamenti ai dipendenti, che dovevano avvenire mediante ricariche postepay, che sarebbero rimaste COGNOME disponibilità del gruppo, oltre che per la preparazione di documenti da far firmare ad NOME svolgeva il ruolo attivo e costante nel mantenere i rapporti con i prestanome delle società controllate dal gruppo, come COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Da ciò l’ordinanza genetica inferiva che l’indagato avesse volontariamente apportato il suo contributo all’associazione criminale per il perseguimento del suo scopo in termini ampi e generalizzati, ovvero la creazione o acquisizione e gestione di società prive di reale capacità aziendale, che, poste sotto il controllo del gruppo criminale, erano utilizzate por emettere fattu per operazioni inesistenti (c.d. “cartiere”).
Inoltre, da pagina 126, la prima ordinanza tratta, analiticamente i singoli reati tributari (parr. da 7.1 a 7.30) e, da pagina 246, gli NOMEi reati.
3.5. Ebbene, ritiene il Collegio che le due ordinanze, unitamente considerate, motivino in modo assolutamente congruo e individualizzato in riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, facendo buon governo dei principi elaborati da questa Corte in materia di gravità indiziaria.
Ed infatti, quanto alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza» questa Corte (Sez. 4, n 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576) ha più volte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziarlo idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell’adozione della misura, invero, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indag in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli s criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per q ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non ìl comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione concordanza degli indizi).
Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valut secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. anco Cass., Sez. IV, 4 luglio RAGIONE_SOCIALE, Pilo; nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella)».
Tali requisiti, in tutta evidenza, sussistono nel caso in esame e il ricorso, che non si confron in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, limitandosi a generiche contestazioni e alla pedissequa reiterazione delle doglianze già ampiamente disattese, è inammissibile per difetto di specificità.
Inammissibile è anche il terzo motivo, con cui si contesta l’esistenza delle esigenze cautelari.
4.1. A pagina 28, il provvedimento evidenzia come l’ordinanza genetica avesse da un lato stigmatizzato l’estrema gravità e prossimità dei fatti, e dall’NOMEo sottolineato l’importanza grave precedente specifico in capo al COGNOME, evidenziando come le esigenze cautelari, in ossequio al principio di proporzionalità, potessero essere soddisfatte tramite gli arresti domicili con divieto di incontro.
A pagina 39 si evidenzia poi come il meccanismo fraudolento fosse proseguito fino ad epoca prossima alla esecuzione della misura, e che la difesa non avesse documentato in alcun modo lo svolgimento di lecita attività lavorativa, evidenziando come il costante utilizzo dell’attività il come unica fonte di sostentamento desse conto della attualità e concretezza dell’esigenza cautelare special-preventiva.
4.2. Tale motivazione appare conforme al prevalente indirizzo di questa Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 30623 del 19/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, COGNOME, Rv. 277242; Sez. 2, n. 11137 del 06/03/2020, COGNOME, n.m.) secondo cui, in tema di misure cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. proc. pen., non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilit
di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che te conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contest socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
In NOMEi termini, il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’inda non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, COGNOME, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve COGNOME verifica di una congrua e coerente motivazione sulla “attuale”, permanente sussistenza dell’esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione d reato.
Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977), che, invece, deve limitarsi a effettuare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis COGNOME sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 30329 del 14/03/2024, COGNOME, n.m.), criteri cui l’ordinanza impugnata si confronta puntualmente, evidenziando come, malgrado la distanza temporale tra i fatti oggetto di contestazione e l’emissione della misura cautelare, rischio di reiterazione delle condotte criminose sia concreto alla luce della perdurante operativit del sodalizio e della mancanza di fonti lecite di reddito da parte dell’indagato.
Il motivo, che limita a generiche contestazioni senza confrontarsi in concreto con la motivazione del provvedimento, è pertanto inammissibile per genericità.
5. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner delle spese del procedimento. Tenuto NOMEesì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, COGNOME fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa COGNOME determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2024.