Ricorso per cassazione: Guida ai requisiti di ammissibilità
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, per questo, è soggetto a requisiti di forma e sostanza estremamente rigorosi. Presentare un atto che non rispetti tali requisiti può portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per l’imputato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa essere fatale per l’esito dell’impugnazione, ribadendo l’importanza del principio di autosufficienza dell’atto.
Il caso in esame: un ricorso ritenuto troppo vago
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del Codice Penale. La difesa ha tentato di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Tuttavia, il ricorso si è limitato a enunciare in via astratta i principi che regolano la valutazione della prova e a lamentare genericamente l’omessa considerazione delle censure già sollevate con l’atto di appello, senza però specificarle.
La specificità come requisito essenziale del ricorso per cassazione
La Corte ha prontamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
In altre parole, il ricorso per cassazione deve essere ‘autosufficiente’: deve contenere tutti gli elementi necessari a permettere alla Corte di comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata, senza dover consultare altri atti del processo. Non è sufficiente affermare che il giudice d’appello abbia ignorato i motivi di gravame; è indispensabile indicare quali fossero tali motivi e spiegare perché la loro mancata valutazione abbia inficiato la logicità della decisione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che un ricorso con cui ci si duole dell’omessa valutazione di specifiche censure da parte del giudice dell’appello deve, per non essere ritenuto generico, riportare il contenuto di tali censure. In assenza di questo, la Suprema Corte non è in grado di procedere a quella ‘autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte’ e sulle quali è chiamata a esprimere un giudizio di legittimità.
Richiamando consolidata giurisprudenza, i giudici hanno ribadito che l’atto di ricorso deve contenere la ‘precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica’. L’imputato, limitandosi a un richiamo astratto e a una lamentela vaga, ha precluso alla Corte qualsiasi possibilità di esame nel merito, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
La decisione in commento ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente: oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito per tutti gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede la massima precisione e completezza. Ogni motivo di impugnazione deve essere dettagliato, specifico e autosufficiente, pena l’impossibilità per il giudice di legittimità di entrare nel vivo delle questioni sollevate, con la conseguente e inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se non indica in modo specifico e completo le censure mosse alla sentenza impugnata e gli elementi di fatto e di diritto a sostegno, non permettendo alla Corte di comprendere le questioni senza dover consultare altri atti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che il motivo è formulato in modo astratto, limitandosi a lamentare l’omessa valutazione di censure precedenti senza però specificare quali fossero tali censure e perché la loro omissione vizierebbe la motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l’omessa considerazione delle censure articolate con l’atto d’appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d’altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tan Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 – 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME ,e 1 1
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