Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16550 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a GIOIA TAURO il 30/05/1969 COGNOME NOME nato a BRESCIA il 26/02/1949
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME e NOME erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
– che NOME COGNOME con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazi effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo di ricorso, oltre essere completamente versato in fatto, è privo di specificità estrinseca, perché merament reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sente impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettiv confrontato;
– che anche il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME è privo di specificit estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che anche il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME è privo di specific estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferime da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti av nel caso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata);
– che entrambi i motivi del ricorso di NOME sono completamente versati in fatt e privi di specificità estrinseca; che il ricorrente ha reiterato identiche doglianze propos motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata per quanto attiene al primo motivo e pagine 13 e 14 della sentenza impugnata per quanto attiene al secondo motivo), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confron che il ricorrente sottopone a questa Corte gran parte del materiale istruttorio, chiedendone nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; che il ricorrente ha art censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito del valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzion fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove, di vizi di logicità di m evidenza risultanti dal testo della sentenza e da violazioni di legge; che «non è sindacabil sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la val del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di p contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» ( 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei pres vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente dispos dall’art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.); che non è ammissibile il motivo di ri
con cui si deduca, con riferimento all’attendibilità dei testimoni dell’accusa, la violazione
192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizi motivazione non può essere utilizzato sino a riconnprendere ogni omissione o errore che concerna
l’analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F.
253567); che il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto c
disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazio della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla successiva
dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel ca cui ciò determini un’invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404; Sez. 3
8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446);
– che la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME no contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente