Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato ad ANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MINERVINO MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. e 110 cod. pen. e 2 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895.
Entrambi i suddetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ribadita sussistenza dell’e soggettivo. L’imputato non avrebbe avuto alcuna effettiva consapevolezza della presenza dei beni (rinvenuti in un ampio perimetro, a cui chiunque avrebbe potuto accedere dall’esterno), né, in ragione dei suoi cospicui precedenti, avrebbe avuto motivo di nascondere armi e refurtiva in zone ben suscettibili di controlli istituzionali.
2.2. Con il primo motivo, NOME COGNOME, analogamente, censura la carenza di motivazione, anche in ordine a specifiche doglianze difensive (in particolare, la consulenza tecnica del dottor COGNOME), avendo i giudici di merito offerto una lettura superficiale della collocazione dei singoli beni, concludendo apoditticamente per la consapevolezza degli imputati, nonostante le evidenze di segno contrario rinvenibili dal compendio fotografico e cartografico.
Parimenti non corretta, risulterebbe altresì la valutazione di presenza non occasionale del ricorrente sui luoghi di causa.
2.3. Con il secondo motivo, la difesa di NOME COGNOME si duole della carenza di motivazione anche in ordine alla ritenuta recidiva, considerata in termini meramente descrittivi.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Ambedue i ricorrenti, in primo luogo, reiterano censure schiettamente fattuali, rispetto alle quali la doppia conforme motivazione ha già offerto congrue risposte, sottolineando, in coerenza con la piattaforma probatoria (e specialmente con i verbali di perquisizione e il fascicolo fotografico e cartografico), come tutti beni di provenienza delittuosa siano stati rinvenuti, al contrario delle prospettazioni difensive, lungo una ben precisa direttrice, vicinissima all’abitazione dei COGNOME, con modalità di occultamento frazionato tali da rendere affatto implausibile l’intervento di terzi e la pretesa inconsapevolezza degli imputati; le conclusioni sono avvalorate dalle ulteriori osservazioni in merito al notevole curriculum criminale dei COGNOME, all’alacre attività di cannibalizzazione dei macchinari e alla costante presenza nella masseria anche di NOME COGNOME, come da lui dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia (pp. 5-8).
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Risultano, dunque, non consentiti il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME e l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME, fondati esclusivamente su una diversa lettura dei dati processuali e comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, nonostante l preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Il secondo motivo articolato da NOME COGNOME risulta aspecifico e manifestamente infondato.
La Corte di appello, infatti, non solo ha comunque adeguatamente ricostruito, sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali, la particolare pericolosità sociale dell’imputato, ma – preliminarmente e in maniera assorbente – aveva già sottolineato come non ci fossero motivi di gravame specificamente inerenti l’applicazione della recidiva (pp. 8-9). Non si ravvisa, dunque, alcun error in procedendo o in iudicando, stante la congrua illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, né alcuna lacuna motivazionale (a fortiori, considerando l’originaria interruzione della catena devolutiva in ordine a tale specifico punto della decisione di primo grado e il conseguente difetto di espressi obblighi di risposta da parte del giudice dell’impugnazione).
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024