Ricorso per Cassazione: La Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale e sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già sollevate in appello per ottenere un nuovo giudizio. È necessario un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, commesso all’interno di un’area condominiale. In primo grado, l’imputato veniva condannato a una pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione. La Corte d’Appello, in parziale riforma, concedeva le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, rideterminando la pena in un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolando la propria difesa su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
I motivi presentati miravano a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito. Nello specifico, la difesa deduceva:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata assoluzione, sostenendo che non vi fossero prove sufficienti per una condanna.
2. Errata qualificazione giuridica, chiedendo di derubricare il fatto nel reato di danneggiamento, ormai depenalizzato, anziché in tentato furto.
3. Vizio di motivazione circa la conferma della recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questi motivi non erano altro che una pedissequa riproposizione delle doglianze già avanzate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni che hanno portato il giudice del grado precedente a respingere le tesi difensive.
L’imputato, in questo caso, si è limitato a lamentare genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza però spiegare perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse errato o lacunoso.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse risposto in modo puntuale e logico a tutte le questioni sollevate. Era stato chiarito che l’atrio e la portineria di un edificio sono da considerarsi pertinenze di abitazione privata, legittimando così l’accusa di tentato furto in abitazione (art. 624 bis c.p.). Allo stesso modo, la valutazione sulla recidiva era stata correttamente basata sui precedenti penali e dattiloscopici dell’imputato.
Di fronte a una motivazione completa e coerente, il ricorrente avrebbe dovuto sviluppare argomenti specifici per dimostrarne l’illegittimità o l’illogicità. La mera reiterazione dei motivi d’appello trasforma il ricorso in uno strumento generico, privo della specificità richiesta dalla legge, e come tale inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Per avere successo, è indispensabile abbandonare le argomentazioni generiche e concentrarsi su critiche mirate alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Proporre un ricorso che si limiti a ripetere le censure già esaminate e respinte non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riprodurre e reiterare gli stessi motivi già proposti con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Perché il tentativo di furto in una portineria è stato qualificato come furto in abitazione?
La Corte ha ritenuto che l’atrio e la portineria sono beni pertinenziali posti a servizio delle abitazioni private. Di conseguenza, un’intrusione in tali luoghi finalizzata al furto integra la fattispecie di tentato furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) e non un reato meno grave come il danneggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 18 gennaio 2023 la Corte d’appello di Roma in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 81, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen. (fatto commesso in Roma il 13 luglio 2022). condannandolo alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e di Euro 660,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articdlato in tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. per il reato contestato.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi delittuosa più lieve di danneggiamento ex art 635 comma 1 cod.pen. oggi depenalizzato ex art. 2 comma 1 d.lgs. n. 7 del 2016.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla contestata recidiva.
3. Il ricorso é inammissibile.
Ed invero le censure reiterano analoghe doglianze proposte come motivi di appello su cui la Corte si é puntualmente e logicamente pronunciata ritenendo che i fatti come ricostruiti conducono al giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’odierno imputato considerato che l’atrio e la portineria sono beni pertinenziali posti a servizio delle abitazioni private non sussistendo i presupposti per una diversa qualificazione giuridica del fatto.
Parimenti la Corte di merito ha ritenuto che non possa escludersi la contestata recidiva in ragione dei precedenti penali e dattiloscopici dell’imputato.
4.Va a riguardo ribadito che é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una
presunta carenza o illogicità della motivazione.( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.12.2023