Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Torino
COGNOME NOME, nato a Roma DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Tivoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Sansepolcro il DATA_NASCITA;
NOME nato a Zurigo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Cuneo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/3/2025 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della :Sostituta AVV_NOTAIO generale
NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO generale, nonché il rigetto del ricorso presentato da NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in sostituzione, giusta delega scritta che deposita, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che si associa alla richiesta del AVV_NOTAIO generale e deposita conFlusioni scritte; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa diCOGNOME NOME, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’inammissibilità del ricorso del P.G.; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, intervenendo anche per il codifensore, AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che si riporta alla memoria depositata; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, il quale insiste riportandosi alla memoria già depositata; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, che insiste chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del rorso presentato dalla Procura generale; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, che si riporta alla memoria già depositata; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO NOME, in difesa di COGNOME NOME, che insiste chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO generale; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO NOME, in difé ..;sa di COGNOME NOME, che si riporta alla memoria chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello riqualificava i reati di peculato, contestato a COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME. e COGNOME in forma commissiva e, nei confronti di COGNOME, per non aver impedito il reato, ritenendo che le condotte accertate dovessero essere correttamente qualificate come truffa aggravata e, per l’effetto, dichiarava la competenza del Tribunale di Roma.
Veniva, inoltre, confermata la condanna di COGNOME in ordine al reato di falso in attestazioni e relazioni.
1.1. La sentenza impugnata ricostruiva, recependo in gran parte l’impostazione posta a fondamento della sentenza . di primo grado, lo svolgimento dei fatti che avevano ad oggetto l’impiego di fondi della RAGIONE_SOCIALE, società in house della Regione Piemonte, per accendere un conto corrente presso la banca svizzera Vontobel mediante il versamento della somma di €50.000.000;
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successivamente dal predetto conto corrente veniva prelevata, mediante tre distinti bonifici, la complessiva somma di €6.000..000.
Il suddetto importo sarebbe stato utilizzato , da COGNOME – all’epoca presidente della RAGIONE_SOCIALE – per creare la provvista’ necessaria affinchè le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE potessero farsi carico dell’accordo di ristrutturazione del debito della RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile al COGNOME, al fine di conseguire l’omologa dell’accordo da parte del Tribunale di Torino.
1.2. La Corte di appello, pur riconoscendo che effettivamente le somme della RAGIONE_SOCIALE erano state utilizzate per scopi privatistici, riconducibili in maniera inequivocabile all’esclusivo interesse di COGNOME e di restanti imputati, escludeva la configurabilità del peculato.
A tale conclusione la Corte giungeva esaminando l’assetto organizzativo e i poteri dispositivi all’interno della RAGIONE_SOCIALE, affermando che l’unico soggetto titolare del potere di disporre del denaro depositato presso la Vontobel era NOME COGNOME, in qualità di Direttore generale. Premesso che COGNOME non aveva disposto del denaro per favorire la società di COGNOME, la Corte affermava che quest’ultimo si era avvalso di documentazione falsa, al fine di accreditarsi nei confronti della Vontobel come titolare del diritto.di,disporre bonifici sul conto della RAGIONE_SOCIALE, in tal modo conseguendo la disponibilità del denaro.
Sulla base di tale assunto, è stata esclusa la configurabilità del delitto di peculato, stante la carenza dell’autonoma disponibilità del denaro da parte di COGNOME, per riconoscere la sussistenza del reato di truffa aggravata, dato che solo sulla base degli artifici e raggiri posti in essere era stato possibile ottenere l’emissione dei bonifici.
Una volta accertata la diversa qualificazioné,:giuridica del fatto, la Corte di appello dichiarava la propria incompetenza, evidenziando che i bonifici erano stati accreditati su conti correnti accessi presso la Banca del Fucino di Roma e, quindi, in tale luogo si era consumato l’atto dispositivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO generale formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, proposto per vizi p di motivazione e violazione di legge, si contesta la derubricazione del reato da ècu lato a truffa aggravata.
Il ricorrente ha formulato un’ampia premessa volta a sostenere l’ammissibilità del ricorso per cassazione, evidenziando come la sentenza in questione non possa qualificarsi come una pronuncia sulla competenza, posto che tale statuizione è solo l’effetto secondario della derubricazione del reato.
Si assume che l’incompetenza, essendo stata dichiarata con riguardo ad un
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fatto diverso rispetto a quello contestato, non consentirebbe neppure la risoluzione mediante conflitto di competenza.
Nel merito, si censura la derubricazione del peculato in truffa aggravata, sostenendosi che COGNOME, in qualità di Presidente della RAGIONE_SOCIALE, aveva la legale rappresentanza dell’ente, dal che ne discendeva anche la disponibilità dei fondi.
La Corte di appello, nell’escludere tale presupposto, sarebbe incorsa in un errore in diritto, confondendo il potere di rappresentanza verso l’esterno con quello di autonoma possibilità di disporre del denaro. 11 . fatto che il potere di stabilire le modalità di impiego del denaro spettasse al Consiglio di amministrazione e, nei limiti indicati nella procura eventualmente rilasciata, al Direttore generale, non escluderebbe che il Presidente dell’ente avesse un potere dispositivo.
Ne consegue che l’eventuale atto dispositivo assunto in violazione del riparto interno di poteri, pur potendo rilevare quale violazione dei doveri dell’organo rappresentativo, vincola ugualmente l’ente nei ccinfronti dei terzi.
In quest’ottica, il fatto che fosse stata rilasciata, in favore del Direttore generale, una procura speciale per la sottoscrizione dei contratti tra la Finpiennonte e gli istituti di credito, non escludeva affatto che analogo potere fosse esercitabile anche in capo al legale rappresentante dell’ente.
A ciò si aggiunge che l’interpretazione seguita dalla Corte risulterebbe eccessivamente formalistica, non contemplando l’interesse e le pressioni che COGNOME aveva posto in essere fin dalla fase di individuazione della banca Vontobel quale istituto accreditato verso la RAGIONE_SOCIALE, e non tenendo conto del consolidato orientamento secondo cui il peculato è configurabile anche in presenza di una disponibilità del denaro per effetto di prassi e consuetudini invalse nell’ente di appartenenza.
Né assumeva rilevanza la circostanza secondo cui gli ordini di bonifico erano stati impartiti sulla base di documentazione risultata falsa e proveniente da un indirizzo di posta elettronica non riconducibile all’ente, dato che l’esclusivo interesse di COGNOME all’emissione dei bonifici costitd,iva di per sé prova certa del suo diretto coinvolgimento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 521 cod. pen. in relazione alla diversa qualificazione del reato contestato a COGNOME NOME, in qualità di Direttrice generale dell’ente che, secondo l’imputazione originaria, rispondeva di peculato per aver omesso di impedire I. ; .utilizzo del denaro per finalità proprie di COGNOME.
Stante la disponibilità del denaro in capo alla COGNOME, si ritiene che la sua condotta dovesse essere qualificata in termini di :reato commissivo e non di reato omissivo improprio, tanto più che proprio la Direttrice generale aveva assunto una
condotta attiva nella conclusione del contratto siglato con la banca Vontobel.
Peraltro, alla luce della derubricazione dei reati di peculato in truffa a aggravata, risulterebbe illogica la contestazione dell’impedimento doloso in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
3.. Ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando tre motivi.
3.1. Con Mi primo motivo, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’incompetenza territoriale.
Premette il ricorrente che tra le condotte volte all’appropriazione del denaro e il falso in attestazione, per cui è stato condannato, sussiste una evidente connessione ex art. 12 lett.c), cod. proc. pen., che determinerebbe lo spostamento della competenza ai sensi dell’art. 16 cod. proc. Pen.
3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione …di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Pur non contestando la continuità normativa esistente rispetto al reato originariamente contestato (art.236 I.fall.), il ricorrente evidenzia come, in base alla nuova previsione dettata dall’art. 342 d.lgs. n. 14 del 2019, la condotta punita è solo quella consistente nell’esposizione di dati flsi, ovvero nell’omissione di dati veri, idonei a determinare il rigetto della procedu . rA di ristrutturazione del debito.
Qúanto detto comporta che, a prescindere dalle modalità mediante le quali erano state apprese le informazioni in ordine alla capacità economica delle società che si sarebbero fatte carico del concordato, il reato non è configurabile posto che i dati relativi al finanziamento di cui avrebbe beneficiato la società assuntrice del concordato erano veri.
In ogni caso, difetterebbe l’elemento soggettivo, posto che al ricorrente si potrebbe al più imputare una condotta negligente, consistita nel non aver compiutamente accertato la concessione del finanziamento, ma non certo la dolosa indicazione di un dato rilevate e non veritiero.
3.3. Con il terzo motivo, infine, si censura la violazione di legge relativamente al riconoscimento delle aggravanti dell’aver agito al fine di conseguire un ingiusto profitto, nonché dell’aver cagionato un danno ai creditori.
La sentenza di appello, come pure quella di primo grado, non avevano in alcun modo motivato in ordine alla sussistenza delle bredette aggravanti, omettendo anche di considerare che, non essendo stato r.itffluto il concorso dei presunti beneficiari delle false attestazioni, risulterebbe indimostrato l’elemento soggettivo che, quanto meno in relazione all’aggravante di aver agito per conseguire un ingiusto profitto, presuppone il dolo specifico.
Gli imputati non ricorrenti hanno depositato memorie difensive aventi un contenuto sostanzialmente omogeneo.
Si contesta, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO generale evidenziando come la Corte di appello ha emesso una sentenza di incompetenza, rispetto alla quale l’unico rimedio possibile è la proposizione del conflitto ex art. 28 cod. proc. pen. nel caso in cui l’autorità indicata come competente dovesse non condividere tale soluzione.
Né rileverebbe il fatto che l’incompetenza donsegua alla derubricazione del reato.
4:1. Nel merito, si ribadisce la fondatezza della soluzione recepita dalla Corte di appello, sul presupposto che COGNOME non aveva la disponibilità del denaro tant’è che, per procurarsela, è stato necessario architettare la falsa attribuzione del potere ad operare sul conto corrente.
4.2. Nell’interesse dell’imputata Peno, inoltre, si eccepisce la sua totale estraneità alle condotte delittuose, come peraltro riconosciuto dalla stessa pubblica accusa nel giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale è inammissibile.
Le difese hanno dedotto che, in base all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. non sarebbe ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiari l’incompetenza che può “dare luogo a un conflitto. d I giurisdizione o di competenza a norma dell’art.28”.
Secondo l’impostazione seguita nel ricorso, invece, la norma invocata non sarebbe applicabile al caso di specie, nel quale l’oggetto dell’impugnazione attiene essenzialmente alla qualificazione giuridica data dalla Corte di appello, sicchè il ricorso mira a caducare tale parte della decisione, riconducendo il giudizio nell’alveo dell’originaria contestazione di peculato e, quindi, anche al riconoscimento della competenza territoriale del giudice adito.
2.1. La soluzione prospettata dal ricorrente non è condivisibile, posto che l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. non pone alcuna distinzione in merito alle ragioni che conducono alla dichiarazione di incompetenza, sicchè anche ove tale decisione sia il frutto di una diversa qualificazione giuridica del fatto, sussiste la specifica causa di inammissibilità del ricorso in cassazione.
Deve darsi atto di come questa Corte abbia l già affermato analogo principio,
stabilendo che l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze “salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28”, dal che ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, compresa la diversa definizione giuridica del fatto contestato, annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso per cassazione (Sez.6, n. 2037 del 21/12/1992, dep. 1993, Genco, Rv. 193283).
L’indiretta conferma che avverso la sentenza che dichiari l’incompetenza, previa diversa qualificazione del fatto, è in ipotesi ammessa la proposizione del conflitto di competenza e non l’impugnazione diretta in Cassazione, è desumibile anche dai poteri che pacificamente questa Corte esercita nella risoluzione del 1 conflitto.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 1à621 del 23.6.2016, dep.2017, Zimarmani, Rv 269585) hanno affermato che in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, è chiamata a valutare, discrezionalnnente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dali’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente deignazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso.
La dimostrazione che la questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta, ove incidente sulla determinazione della competenza, è destinata ad essere decisa in sede di conflitto trova ulteriore riprova nel fatto che la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico (Sez.1, n. 5610 del 26/1/2022, Rv.282724).
2.2. Alla luce di tali considerazioni e in virtù dei principi richiamati in relazione all’ambito applicativo dell’art. 568, comma 2, cod. pen., deve affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiari l’incompetenza per territorio, anche qualora tale decisione derivi dalla diversa qualificazione giuridica data al fatto per il quale si procede.
Passando all’esame del ricorso di NOME COGNOME, deve rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato.
Occorre premettere che COGNOME è stato ‘ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 342 d.lgs. n.14 del 2019, che prevede la pena massima pari a
cinque anni di reclusione, eventualmente aumentata fino alla metà nel caso in cui ricorra l’aggravante prevista dal terzo comma, per l’ipotesi in cui dal fatto consegue un danno per i creditori.
Premesso che i fatti ascritti all’imputato solo stati commessi al più tardi in data 30.5.2016, è agevole rilevare l’intervenuta Orescrizione del reato, stante il termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi.
Invero, il reato non sarebbe prescritto solo ove si fosse ritenuta sussistente l’aggravante ad effetto speciale prevista dal citato art. 342, comma 3, che, tuttavia, nel caso di specie non risulta espressamente riconosciuta.
A tale conclusione si giunge agevolmente evidenziato come nella sentenza di primo grado (pg.40), non si fa alcuna menzione dell’aggravante in questione, tant’è che di essa non si è neppure tenuto conto nella determinazione della pena (pg.44) lì dove non si è proceduto all’aumento ‘della pena se non a titolo di continuazione.
Sulla base di tale motivazione, deve ritenersi che l’aggravante sia stata implicitamente non riconosciuta e, quindi, non può neppure applicarsi il principio secondo cui l’aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell’aumento conseguente al suo riconoscimento.
Né a diverse conclusioni può condurre il fatto che la Corte di appello, rispondendo allo specifico motivo di ricorso proposto dalla difesa, abbia ritenuto di sopperire alla carenza motivazionale del giudice di primo grado, peraltro con una motivazione obiettivamente carente. È del tutto ev’idente, infatti, che la Corte di appello poteva integrare la motivazione, ma solo a condizione che l’aggravante fosse stata effettivamente riconosciuta.
Quanto detto comporta che, nel caso di sbecie, deve ribadirsi il principio secondo cui la mera contestazione dell’aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza (così Sez.5, n. 27632 del 30/5/2019, Calò, Rv. 276519, relativa ad una fattispecie nella quale il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l’aggravante di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., non l’aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l’aveva censiderata nella determinazione del trattamento sanzionatorio).
Quanto detto comporta che, nei confronti di COGNOME, il termine di prescrizione debba essere parametrato all’ipotesi di reato non aggravata, per la quale vale il termine ordinario di prescrizione, risultante ampiamente decorso.
Per completezza, deve sottolinearsi come nei ; confronti di COGNOME non è
intervenuta la costituzione di parte civile della RAGIONE_SOCIALE, sicchè non occorre procedere alla verifica della fondatezza dell’azione risarcitoria.
Quanto detto comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti di COGNOME.
PQM.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO generale della Repubblica. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME essendo il reato ascrittogli estinto per prescrizion!e.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente