Ricorso per cassazione inammissibile: limiti e condizioni dopo il patteggiamento
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi paletti che delimitano la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come un ricorso per cassazione inammissibile sia l’esito quasi certo quando la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto non si fonda su un errore palese ed evidente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando e come è possibile contestare un accordo sulla pena.
I fatti del caso
Il ricorrente aveva definito la sua posizione attraverso un patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.) davanti al Tribunale di Milano per un reato legato agli stupefacenti, specificamente previsto dall’art. 73, comma 5, del DPR 309/1990 (fatto di lieve entità).
Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati non come reato, ma come mero illecito amministrativo per uso personale di sostanze stupefacenti, disciplinato dall’art. 75 dello stesso Testo Unico. La difesa lamentava un’erronea qualificazione giuridica del fatto e un vizio di motivazione per la mancata assoluzione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione secondo la Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. I giudici hanno richiamato la normativa introdotta con la riforma del 2017 (Legge n. 103/2017), che ha limitato drasticamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
In base all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici, tra cui ‘l’erronea qualificazione giuridica del fatto’. Tuttavia, la giurisprudenza costante della stessa Corte interpreta questa possibilità in modo molto restrittivo.
Le motivazioni della decisione
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘errore manifesto’. La Cassazione spiega che non è sufficiente una semplice divergenza interpretativa per giustificare un ricorso. L’errore nella qualificazione giuridica deve essere ‘manifesto’, ovvero palesemente eccentrico e immediatamente riconoscibile rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
Nel caso specifico, tale errore non sussisteva affatto. Gli elementi a carico dell’imputato erano inequivocabili e orientavano chiaramente verso l’ipotesi dello spaccio, escludendo quella dell’uso personale. In particolare, sono stati considerati decisivi:
* La cessione di una dose di hashish.
* La detenzione di 25 grammi di cocaina, confezionata in modo tale da essere pronta per la vendita.
* Il possesso di una somma di denaro contante di 550,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
* Il ritrovamento di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, rendevano la qualificazione del fatto come reato di spaccio non solo plausibile, ma del tutto corretta e priva di qualsiasi ‘manifesta eccentricità’. Pertanto, il tentativo di derubricare il fatto a illecito amministrativo è stato giudicato infondato, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una vezz concluso e ratificato dal giudice, gode di una notevole stabilità. L’impugnazione in Cassazione è un rimedio eccezionale, limitato a vizi macroscopici e non a un ripensamento sulla convenienza dell’accordo o a una diversa interpretazione dei fatti. La qualificazione giuridica può essere contestata solo se palesemente errata, un’ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, dove gli indizi a carico dell’imputato erano solidi e concordanti nell’indicare un’attività di spaccio. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma del 2017, il ricorso è possibile solo per motivi specifici, tra cui il vizio di volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Cosa intende la Corte per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore palese, immediatamente riconoscibile e non controvertibile, dove la qualificazione giuridica data dal giudice è ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non basta una semplice opinione legale diversa.
Quali elementi hanno impedito di classificare il fatto come mero illecito amministrativo per uso personale?
Gli elementi decisivi sono stati la cessione di una dose di droga, la detenzione di una quantità significativa di un’altra sostanza (25 grammi di cocaina) già confezionata per la vendita, il possesso di 550 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’insieme di questi fattori indicava chiaramente un’attività di spaccio e non di consumo personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO
(dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all’art.73 V comma, DPR 309/1990.
L’esponente deduce l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all’art. 75 DPR 309/1990, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01). Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, riguardando la contestazione la cessione di una dose di hashish nonché la detenzione di 25 grammi di cocaina che, per le modalità di confezionamento e occultamento doveva considerarsi destinate allo spaccio, essendo stato l’imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.550,00, nonché di materiale da confezionamento e bilancino di precisione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024