Ricorso per Cassazione Inammissibile: Guida Pratica a una Recente Ordinanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso per Cassazione inammissibile possa derivare da errori strategici nella sua formulazione. Analizziamo il caso per comprendere quali sono le insidie da evitare.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, ovvero la violazione di un foglio di via obbligatorio che gli impediva di trovarsi in un determinato Comune. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte di Appello.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su due motivi principali, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha presentato due distinti motivi di ricorso:
1. Primo Motivo: Nullità del Foglio di Via. La difesa sosteneva che il foglio di via fosse nullo perché l’imputato, pur avendo una residenza ufficiale altrove, era di fatto domiciliato nel Comune in questione. La residenza, secondo il ricorrente, era solo formale e non effettiva, rendendo il provvedimento privo di un elemento essenziale.
2. Secondo Motivo: Eccessività della Pena. Il ricorrente si doleva del trattamento sanzionatorio, ritenendolo sproporzionato.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni dietro un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha rilevato una mancanza di specificità. Il ricorrente si era limitato a riproporre la stessa identica questione già esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito, citando un proprio precedente (n. 27816/2019), che è inammissibile il ricorso che si limita a reiterare i motivi d’appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza evidenziare vizi specifici (come illogicità o contraddittorietà della motivazione).
Per il secondo motivo, l’inammissibilità è derivata da un’altra ragione fondamentale: la novità della doglianza. La questione relativa al trattamento sanzionatorio non era mai stata sollevata nell’atto di appello (il cosiddetto atto di gravame). Pertanto, non poteva essere presentata per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso per Cassazione non serve a introdurre nuove questioni, ma solo a controllare la legittimità delle decisioni prese nei gradi precedenti sui motivi già proposti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è prevista per i casi in cui la causa di inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente, come nel caso di un ricorso palesemente infondato o redatto senza rispettare i requisiti di legge. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione non è una semplice ripetizione dei precedenti gradi di giudizio, ma richiede un’analisi critica, puntuale e specifica della decisione che si intende impugnare, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile se è generico e si limita a riproporre le stesse questioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare vizi specifici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile contestare l’entità della pena per la prima volta in Cassazione?
No. La sentenza chiarisce che se una doglianza, come quella sul trattamento sanzionatorio, non è stata avanzata con l’atto di appello, non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4141 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 12 gennaio 2021;
rilevato che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare che COGNOME, all’epoca del fatto, era domiciliato nel Comune di Bologna ? in quanto la sua residenza ufficiale era solo formale ma non effettiva, e che conseguentemente il foglio di via, in quanto carente di un elemento essenziale, era da ritenersi nullo, è inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria (pagg. 1,2), senza confrontarsi con tale motivazione e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970);
ritenuto del pari inammissibile GLYPH il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l’imputato non aveva avanzato doglianze in punto dosimetria sanzionatoria con l’atto di gravame (come desumibile dall’incontestata sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza).
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente