Ricorso per cassazione inammissibile: perché la mera ripetizione dei motivi d’appello non basta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso per cassazione inammissibile viene dichiarato tale, evidenziando gli errori da non commettere.
Il caso in esame riguarda un imputato condannato per il reato di danneggiamento seguito da incendio, la cui pena era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. Vediamo insieme perché il suo ulteriore ricorso è stato respinto e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e, successivamente, in secondo grado dalla Corte d’Appello, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto previsto dall’art. 424 del codice penale. Secondo l’accusa, l’imputato aveva appiccato un incendio che aveva danneggiato un bene.
Nonostante la doppia conferma della sua colpevolezza, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di tentare l’ultima via legale possibile: il ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso: una Strategia Difensiva Inefficace
La difesa basava il ricorso su cinque motivi principali, che miravano a smontare la decisione della Corte d’Appello:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l’attendibilità del riconoscimento effettuato da un testimone, ritenuto impreciso e quindi insufficiente per fondare una condanna.
2. Errata qualificazione giuridica: si sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato come semplice danneggiamento (art. 635 c.p.) e non come danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.).
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche.
4. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
5. Richiesta di riduzione della pena.
Sulla carta, questi motivi sembrano coprire diverse aree di doglianza. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un difetto fondamentale che li ha resi tutti inefficaci.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile in toto. La decisione si fonda su due principi cardine del giudizio di legittimità, che ogni avvocato dovrebbe avere ben presenti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, che si possono riassumere in due punti cruciali.
1. Mancanza di Specificità: Vietato il “Copia-Incolla” dei Motivi d’Appello
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stata la mancanza di specificità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse identiche questioni già sollevate e ampiamente discusse nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e non contraddittoria per respingere ciascuno di quei punti.
Il ricorso in Cassazione, invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello e di evidenziarne specifici vizi logici o giuridici, si era risolto in una sterile reiterazione. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato».
2. Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Il secondo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. L’imputato, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, come l’attendibilità del testimone o la corretta qualificazione del reato.
Tuttavia, il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato a verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata, ovvero controllare se vi siano state violazioni di legge o vizi di motivazione palesi (illogicità, contraddittorietà). Poiché il ricorso non indicava vizi di questo tipo ma sollecitava un inammissibile riesame dei fatti, è stato dichiarato manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ovvero in modo superficiale e senza reali possibilità di accoglimento.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere usato con perizia. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla decisione. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni precedenti senza un’analisi critica e puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato un ricorso per cassazione inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando è privo di specificità, ossia si limita a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare precisi vizi di legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo, come l’attendibilità di un testimone?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove (come l’attendibilità di un testimone), ma solo di verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso senza valide ragioni giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36612 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 25 maggio 2023, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 424 cod. pen. commesso in data 08/11/2020;
rilevato che il ricorrente deduce, con cinque motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, valutato sufficiente il riconoscimento operato dal testimone, che invece era impreciso e avrebbe dovuto essere ritenuto insufficiente per la condanna; qualificato il fatto come violazione dell’art. 424 cod. pen. anziché dell’art. 635 cod. pen.; omesso di concedere le attenuanti generiche, di ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di ridurre la pena;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, con riferimento a tutti i motivi, perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, senza confrontarsi con essa e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la responsabilità del ricorrente e la qualificazione giuridica del fatto, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 60 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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