Ricorso per Cassazione Inammissibile: La Guida della Suprema Corte
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima spiaggia per chi cerca giustizia, ma non è un atto da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la specificità. Un ricorso per cassazione inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che non tiene conto di questa regola aurea. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente perché la mera riproposizione di vecchi argomenti è destinata a fallire.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha deciso di giocare la sua ultima carta presentando ricorso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
I Motivi del Ricorso
La difesa ha basato il ricorso su tre principali censure:
1. Vizio di motivazione: si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano argomentato la responsabilità penale dell’imputato.
2. Mancata riqualificazione del reato: si sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato in un’ipotesi meno grave (art. 73, comma 5), con una pena inferiore.
3. Diniego delle attenuanti generiche: si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
A prima vista, sembrano motivi solidi. Tuttavia, la Corte di Cassazione li ha esaminati sotto una lente diversa: quella procedurale.
Il Principio del Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte Suprema ha stroncato il ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile. Il problema non risiedeva tanto nel merito delle questioni sollevate, quanto nel modo in cui erano state presentate. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si era limitata a un ‘copia e incolla’ degli argomenti del precedente grado di giudizio.
Questo comportamento processuale viola un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può ignorare le argomentazioni della sentenza che impugna. Deve, al contrario, instaurare un confronto critico e specifico con esse, evidenziando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La mancanza di questa correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni della decisione impugnata porta inevitabilmente a un vizio di “aspecificità”, che rende il ricorso per cassazione inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso per cassazione è considerato non specifico, e quindi inammissibile, non solo quando è vago o indeterminato, ma anche quando non si confronta con le esplicitazioni fornite dal giudice del grado precedente. L’impugnazione deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, non ignorarla.
Citando diverse sentenze precedenti, la Corte ha sottolineato che riproporre le medesime ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame, senza aggiungere nuovi e specifici elementi critici, equivale a presentare un ricorso generico. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi abusa dello strumento processuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione del diritto. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione, attaccando punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La specificità non è un optional, ma il requisito fondamentale per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile per genericità quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice del grado precedente, senza instaurare un confronto specifico e critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi di appello nel ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione richiede che il ricorso articoli un confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata. La mera riproduzione dei motivi d’appello, senza contestare puntualmente il ragionamento del giudice precedente, rende il ricorso per cassazione inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 (in Roma, il 16/02/2021).
Ritenuto che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3 e 4; quanto al secondo motivo, le pp. 4 e 5; quanto al terzo motivo, la p. 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008 . , COGNOME, Rv. 240109);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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