Ricorso per Cassazione Inammissibile: Le Regole sulla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima tappa del percorso giudiziario, ma non è un terzo processo. È un controllo di legittimità, dove non si ridiscutono i fatti, ma si valuta se i giudici precedenti hanno applicato correttamente la legge. Per questo, la legge impone un rigore formale: i motivi del ricorso devono essere specifici. Un’ordinanza recente ci mostra cosa accade quando questa regola non viene rispettata, portando a un ricorso per cassazione inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata per il reato di riciclaggio, previsto dall’articolo 648-bis del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Torino, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge e i vizi di motivazione della sentenza d’appello, in particolare per quanto concerne la prova dell’origine illecita del denaro oggetto del riciclaggio.
La Decisione della Corte e il Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha stroncato le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso mancava di quella specificità necessaria per poter essere esaminato nel merito. La Corte ha spiegato che un ricorso per cassazione inammissibile non è solo quello intrinsecamente vago, ma anche quello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha approfondito il concetto di mancanza di specificità, distinguendo tra un vizio intrinseco ed uno estrinseco.
* Mancanza di specificità intrinseca: Si verifica quando le ragioni del ricorso sono formulate in modo generico e indeterminato, senza individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e la norma che si assume violata.
* Mancanza di specificità estrinseca: Si manifesta quando i motivi del ricorso sono una mera e pedissequa ripetizione di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In questo caso, il ricorso non adempie alla sua funzione, che è quella di una critica argomentata e mirata alla sentenza impugnata, ma si trasforma in una sterile riproposizione di tesi già smentite.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente motivato la loro decisione sulla base di prove concrete: le risultanze di una vasta indagine su truffe online, il tracciamento dei profitti illeciti, le dichiarazioni parzialmente confessorie dello stesso imputato e le sue giustificazioni, ritenute inattendibili. Il ricorso in Cassazione, invece, ha ignorato completamente questo complesso impianto argomentativo, omettendo un confronto reale e costruttivo. Questa omissione ha reso l’impugnazione apparente e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Chi intende rivolgersi alla Suprema Corte deve formulare una critica puntuale, logica e giuridica alla sentenza di secondo grado. Non basta ripetere le proprie ragioni sperando in un esito diverso. È necessario “smontare” pezzo per pezzo il ragionamento dei giudici d’appello, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
L’esito di un ricorso generico è segnato: l’inammissibilità, che comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la tecnica e il rigore nella redazione degli atti sono essenziali per garantire l’accesso alla giustizia e per non trasformare un diritto in un’inutile spesa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, in particolare della “specificità dei motivi”. Questo accade se le argomentazioni sono troppo generiche o se si limitano a ripetere quelle già respinte nel grado precedente, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere “specifici”?
Significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso quali parti della sentenza contesta, quali norme di legge ritiene siano state violate e per quali ragioni logico-giuridiche. Non è sufficiente una critica generale, ma è necessaria un’analisi mirata degli errori attribuiti ai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso per cassazione inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il caso nel merito e la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/04/1970
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letto considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 648-bis cod. pen., con particolare riguardo all’origine delittuosa del denaro riciclato, è privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 7 – 10 sull’aspecificità dei motivi di appello e sulla prova della provenienza illecita del danaro alla luce delle risultanze della più vasta indagine inerente alla commissione di truffe on-line ed al successivo trasferimento degli ingiusti profitti, delle dichiarazioni parzialmente confessorie dell’imputato e delle inattendibili giustificazioni addotte), argomentando sul punto in termini logicamente e giuridicamente corretti con cui, tuttavia, il ricorso omette un reale confronto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.