Ricorso per cassazione inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 27061/2024, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea come la genericità e la mancanza di una critica argomentata alla sentenza impugnata conducano inevitabilmente a un ricorso per cassazione inammissibile. Questo caso, riguardante reati di bancarotta, diventa un’occasione per ripassare principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Processo
Due imputati venivano condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta preferenziale e per operazioni dolose. La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma, riduceva la durata delle pene accessorie. Contro questa decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, basandolo su quattro motivi principali. Essi contestavano il calcolo della prescrizione, l’erronea valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito e, in generale, il giudizio sulla loro responsabilità penale.
L’analisi dei motivi del ricorso per cassazione inammissibile
La Corte Suprema ha analizzato puntualmente ciascun motivo di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per tutti.
Il calcolo della prescrizione e la recidiva
Il primo motivo, relativo al termine di prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. Gli imputati sostenevano che la recidiva non dovesse essere considerata nel calcolo, poiché il giudice l’aveva ritenuta ‘subvalente’ rispetto alle attenuanti. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: ai fini della prescrizione, la recidiva deve sempre essere considerata, indipendentemente dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
La genericità e aspecificità degli altri motivi
I restanti motivi sono stati considerati aspecifici e generici. Secondo la Corte, i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Hanno omesso di esplicitare il ragionamento della Corte d’Appello che intendevano censurare, violando così il requisito della necessaria correlazione tra l’atto di impugnazione e la decisione contestata. Un ricorso, per essere ammissibile, non può ignorare le ragioni del provvedimento che attacca, ma deve criticarle in modo puntuale e argomentato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso per cassazione inammissibile, ha fatto leva su principi cardine della procedura penale e sulla giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite. La decisione si fonda su due pilastri. In primo luogo, la questione della recidiva nel calcolo della prescrizione è stata risolta richiamando un orientamento giurisprudenziale pacifico, che non lascia spazio a interpretazioni diverse. In secondo luogo, e con maggior enfasi, la Corte ha sanzionato la tecnica redazionale del ricorso. Citando la sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), ha ricordato che i motivi di ricorso non devono essere solo determinati, ma devono anche instaurare una critica specifica e pertinente contro la sentenza impugnata. La mera reiterazione dei motivi d’appello, senza un’analisi delle ragioni che hanno portato al loro rigetto, trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della funzione critica che gli è propria.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per la difesa tecnica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice d’appello, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. La conseguenza di un ricorso generico o ripetitivo è la sua inammissibilità, che non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione in sede di legittimità.
La recidiva, se giudicata meno grave delle attenuanti, incide sul calcolo della prescrizione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione la recidiva deve essere sempre considerata ai fini del calcolo della prescrizione, anche quando il giudice la ritenga ‘subvalente’ rispetto alle attenuanti generiche.
Cosa rende un motivo di ricorso per cassazione ‘aspecifico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è aspecifico quando si limita a ripetere le argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni della decisione impugnata e senza esplicitare il ragionamento che si contesta.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione inammissibile?
La conseguenza è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale e da operazioni dolose , ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma L.F. nella misura di anni cinque;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al calcolo del termine di prescrizione per il reato di bancarotta preferenziale – è manifestamente infondato. Secondo indirizzo assolutamente consolidato di questa Corte, infatti, ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva deve essere considerata anche se il giudice l’ha ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche (tra le altre, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 , Rv. 282057 – 01, COGNOME; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 – 01, COGNOME);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’erronea valutazione dei fatti – e il terzo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti denunzi inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei fatti quanto al reato ex art. 223 L.F. – sono entrambi aspecifici, in quanto i ricorren hanno mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; l’argomento di censura è, inoltre, indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità – è del tutto generico, essendo composto di mere affermazioni di principio;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.