Ricorso per Cassazione: I Limiti per le Sentenze del Giudice di Pace
L’accesso alla giustizia prevede diversi gradi di giudizio, ma quali sono i limiti per un ricorso per cassazione quando il procedimento ha origine davanti al Giudice di Pace? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo netto i confini dell’appello di legittimità, stabilendo che non è possibile contestare la valutazione dei fatti, ma solo la corretta applicazione delle norme. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, pronunciata in primo grado e successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: l’erronea valutazione delle prove, in particolare della documentazione sanitaria prodotta. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero correttamente interpretato le prove mediche, giungendo a una conclusione ingiusta sulla sua responsabilità.
Limiti del Ricorso per Cassazione nei Procedimenti del Giudice di Pace
La difesa ha tentato di inquadrare la propria lamentela come una “violazione di legge”, ma la Corte di Cassazione ha immediatamente smascherato la natura della doglianza. L’argomentazione non verteva su una scorretta applicazione di una norma giuridica, bensì sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, contestando il “vizio di motivazione” e il “travisamento della prova”.
Qui risiede il punto cruciale della decisione. La Corte ha ribadito che, a seguito delle riforme legislative (in particolare l’introduzione dell’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale), per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazioni di legge. È espressamente escluso che si possa ricorrere per contestare la logicità, la completezza o la contraddittorietà della motivazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e fondata su precise norme procedurali. In primo luogo, ha qualificato il motivo di ricorso come generico e reiterativo di argomenti già esaminati e respinti dal giudice d’appello, il quale aveva fornito una congrua motivazione sulla compatibilità tra le lesioni certificate e la dinamica dell’aggressione descritta dalla vittima.
In secondo luogo, e in modo decisivo, i giudici hanno evidenziato che la censura proposta, pur mascherata da violazione di legge, integrava in realtà una critica alla motivazione. Secondo la normativa vigente, specificamente l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, avverso le sentenze d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace, “non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione”. Questo limite è stato introdotto per deflazionare il carico della Corte di Cassazione e per attribuire una sostanziale definitività all’accertamento dei fatti compiuto nei primi due gradi di giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sulle regole procedurali che governano le impugnazioni. La scelta del legislatore è chiara: per i reati di minore gravità, di competenza del Giudice di Pace, il giudizio di fatto si esaurisce con la sentenza d’appello. La Corte di Cassazione non può essere adita per riesaminare le prove o per valutare se il ragionamento del giudice sia stato più o meno convincente. Il suo ruolo è limitato a quello di custode della corretta interpretazione e applicazione della legge. Di conseguenza, chi affronta un procedimento di questo tipo deve concentrare tutte le proprie energie difensive nei primi due gradi di giudizio, consapevole che la valutazione dei fatti compiuta in quelle sedi sarà, nella maggior parte dei casi, definitiva.
È possibile presentare un ricorso per cassazione per un reato di competenza del Giudice di Pace, lamentando che il giudice ha valutato male le prove?
No. L’ordinanza chiarisce che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere basato su vizi della motivazione, come l’erronea valutazione delle prove o il travisamento dei fatti. L’appello è consentito solo per violazione di legge.
Che differenza c’è tra “violazione di legge” e “vizio di motivazione”?
La “violazione di legge” si verifica quando il giudice applica una norma sbagliata o la interpreta in modo errato. Il “vizio di motivazione”, invece, riguarda il ragionamento del giudice: è un difetto logico (es. contraddittorietà, illogicità) nel modo in cui ha giustificato la sua decisione basandosi sui fatti e sulle prove.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è che la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, per aver intrapreso un’azione giudiziaria non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 960 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIDENZA il 27/04/1951
avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 16 marzo 2023, in funzione di giudice d’appello, d conferma della condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il per il delitto cui all’ pen. (fatto commesso in Lugo il 26 gennaio 2019);
che con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 22 novembre 2023, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno del motivo proposto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si censura, sotto l’egida formale del vizio di violaz legge, l’affermazione di responsabilità dell’imputato per l’erronea valutazione delle prove po a suo fondamento, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Tribunale (vedasi pag. 4 della sentenz impugnata, in cui il giudice di appello ha congruamente motivato in ordine alla valutazione compatibilità tra le lesioni attestate nella documentazione sanitaria in atti e la din dell’aggressione riferita dalla persona offesa), e, comunque, non consentito in questa sede, pos che il travisamento della prova in relazione alla documentazione medica depositata, come sostanzialmente dedotto, integra esclusivamente una fenomenologia del vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto a specifici atti processuali disciplinato dall’a comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: vizio che, tuttavia, non è eccepibile nel giudizio di legi atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente