Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Napoli il 28/06/1971
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10/12/2024, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del 07/01/2014 del Tribunale di Napoli con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed € 1.100,00 di multa per il reato di riciclaggio di un ciclomotore.
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a tre motivi, con i quali denuncia: 1) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen. (primo motivo); 2) sempre in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione (secondo motivo), 3) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione con riguardo al diniego della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata circostanza aggravante (terzo motivo).
3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc.
pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione,
essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la
sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità
dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art.
1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma
5-bis, il ricorso
deve essere trattato nelle forme de plano,
ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2025.