Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10067 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10067 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Torremaggiore il 04/03/1966
avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rico lette le conclusioni della parte civile Ministero dell’Economia e delle Fin rappresentata e difesa dall’Avvocato dello Stato NOME COGNOME che ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore. Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglim
del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito gravame interposto – per quanto in questa sede di interesse – dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 8 maggio 2018 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civi favore della costituita parte civile Ministero della Economia e delle Finanze.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), 530 e 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo della evidenza dell’innocenza dell’imputato e di mancanza di prov riguardo del reato ascrittogli.
La sentenza di primo e secondo grado si fondano sulla dichiarazione generica e inattendibile di COGNOME COGNOME, il quale avrebbe confidato al COGNOME di aver al COGNOME i 5mila euro e, inoltre, che il COGNOME avrebbe visto il COGNOME recarsi in al Leombruni recarsi presso gli uffici del Tardivello Rizzi, mentre il COGNOME affe di non aver ricevuto alcuna confidenza dal COGNOME per quanto attiene al sac e di non aver visto quest’ultimo recarsi negli uffici, perché non conosce il S Inoltre, il COGNOME non riconosce neppure il Sacco, non rappresenta alcu pressione ricevuta da questi, non dichiara dove, come e quando avrebbe consegnato i 5.000 euro al Sacco.
2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione in ordine ai motivi nuovi presentati dalla difesa; travisamento dei fatti e omessa valutaz delle prove.
A tal riguardo il ricorso riporta dichiarazioni del COGNOME (verbale del 7 lu 2016 da pag. 15 a pag. 35), dichiarazioni di COGNOME COGNOME (verbale 7 luglio 2 pg. 51, 55, 56), dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria COGNOME ( 22 settembre 2016, pg. 13), dichiarazioni di NOME COGNOME (verbale 7 luglio 20 pg. 35 e ss.), rimarcando l’inattendibilità e genericità delle dichiarazi COGNOME COGNOME e la mancanza di riscontro alle sue dichiarazioni.
In assenza di istanza di trattazione orale, il P.g., la parte civile e l dell’imputato hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre ch genericamente proposto per ragioni non consentite di valutazione in fatto del prova.
Costituisce condiviso orientamento quello secondo il quale, a fronte di un sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricors cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’ art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individu motivi che permettano di apprezzare “ictu °culi”, con una mera attività “constatazione”, l'”evidenza” della prova di innocenza dell’imputato, idonea escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero l rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285091).
A tal riguardo, mentre generica è la censura di omessa considerazione dei motivi nuovi solo genericamente evocati, la dedotta insufficienza probatoria del dichiarazioni della parte offesa si scontra con l’opposta valutazione di attendi delle dichiarazioni di NOME COGNOME – essendosi dato conto della giustif imperfezione del ricordo e delle amnesie oltreché della sua volontà di limitare accuse nei confronti degli imputati – e del riscontro probatorio a tali dichiar offerto dal complesso degli altri elementi probatori (segnalazione del curat fallimentare e accertamenti bancari, testimonianze della figlia NOME e dipendente Marola), così esulandosi del tutto dal richiamato limite cognitivo a b dell’apprezzamento richiesto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorren deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza difesa sostenute dalla parte civile costituita che risulta equo determinare com dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese sostenute n presente giudizio dalla parte civile Ministero dell’Economia e delle Finanze liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 04/02/2025.