Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10067 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10067 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Torremaggiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rico lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore. AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglim
del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito gravame interposto – per quanto in questa sede di interesse – dall’imputato COGNOME avverso la sentenza emessa in data 8 maggio 2018 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione, ha dichiarato non doversi procedere confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato in ordine al reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civi favore RAGIONE_SOCIALEa costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione e violazione degli artt. 192, 546, comma 1 lett. e), 530 e 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato rilievo RAGIONE_SOCIALEa evidenza RAGIONE_SOCIALE‘innocenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e di mancanza di prov riguardo del reato ascrittogli.
La sentenza di primo e secondo grado si fondano sulla dichiarazione generica e inattendibile di COGNOME, il quale avrebbe confidato al COGNOME di aver al COGNOME i 5mila euro e, inoltre, che il COGNOME avrebbe visto il COGNOME recarsi in al Leombruni recarsi presso gli uffici del COGNOME COGNOME, mentre il COGNOME affe di non aver ricevuto alcuna confidenza dal COGNOME per quanto attiene al sac e di non aver visto quest’ultimo recarsi negli uffici, perché non conosce il S Inoltre, il COGNOME non riconosce neppure il COGNOME, non rappresenta alcu pressione ricevuta da questi, non dichiara dove, come e quando avrebbe consegnato i 5.000 euro al COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine ai motivi nuovi presentati dalla difesa; travisamento dei fatti e omessa valutaz RAGIONE_SOCIALEe prove.
A tal riguardo il ricorso riporta dichiarazioni del COGNOME (verbale del 7 lu 2016 da pag. 15 a pag. 35), dichiarazioni di COGNOME NOME (verbale 7 luglio 2 pg. 51, 55, 56), dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale di polizia giudiziaria COGNOME ( 22 settembre 2016, pg. 13), dichiarazioni di NOME COGNOME (verbale 7 luglio 20 pg. 35 e ss.), rimarcando l’inattendibilità e genericità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazi COGNOME e la mancanza di riscontro alle sue dichiarazioni.
In assenza di istanza di trattazione orale, il P.g., la parte civile e l RAGIONE_SOCIALE‘imputato hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre ch genericamente proposto per ragioni non consentite di valutazione in fatto del prova.
Costituisce condiviso orientamento quello secondo il quale, a fronte di un sentenza di appello confermativa RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di prescrizione, il ricors cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individu motivi che permettano di apprezzare “ictu °culi”, con una mera attività “constatazione”, l'”evidenza” RAGIONE_SOCIALEa prova di innocenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, idonea escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero l rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285091).
A tal riguardo, mentre generica è la censura di omessa considerazione dei motivi nuovi solo genericamente evocati, la dedotta insufficienza probatoria del dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa parte offesa si scontra con l’opposta valutazione di attendi RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME – essendosi dato conto RAGIONE_SOCIALEa giustif imperfezione del ricordo e RAGIONE_SOCIALEe amnesie oltreché RAGIONE_SOCIALEa sua volontà di limitare accuse nei confronti degli imputati – e del riscontro probatorio a tali dichiar offerto dal complesso degli altri elementi probatori (segnalazione del curat fallimentare e accertamenti bancari, testimonianze RAGIONE_SOCIALEa figlia NOME e dipendente COGNOME), così esulandosi del tutto dal richiamato limite cognitivo a b RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento richiesto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende. Il ricorren deve essere, inoltre, condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza difesa sostenute dalla parte civile costituita che risulta equo determinare com dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute n presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 04/02/2025.