Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, c 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge agosto 2023, n. 112;
rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza, validament richiesta nei termini di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale, NOME COGNOME, ha concl chiedendo l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria del 29 marzo 2024;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Gela, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare massima nei confronti di NOME COGNOME, indagato per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e illecita concorrenza con minaccia e violenza.
Con il ricorso si formulano quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e su di motivazione.
2.1 II primo motivo, dopo ampia esposizione dei principi giurisprudenziali in materia d associazionismo mafioso e dei relativi oneri probatori, deduce la fragilità degli elementi s base di quali il giudizio di gravità indiziaria è fondato e lamenta la genericità del ruolo ri all’interno della RAGIONE_SOCIALE, senza che gli venga ascritto alcunché concreto o ascritto un qualche contributo. Quanto agli indizi, essi si risolvono i conversazioni dal contenuto per nulla univoco e dalla partecipazione ad un incontro presso un pubblico esercizio, tra sette persone, quattro delle quali del tutto estranee ad ogni aspe associativo, a dimostrazione che non si trattasse affatto di un summit sospetto.
2.2 Con il secondo motivo, i vizi denunciati (violazione di legge e vizio di motivazione) so riferiti alla scelta di inquadrare il fatto nell’ipotesi del concorso in associazione piuttost concorso esterno, ipotesi, in caso, più consona e ‘tradizionale’ per l’ipotesi dell’imprendi che fornisca vantaggi e servizi alla associazione o a suoi affiliati senza tuttavia porre l’i propria attività al servizio della RAGIONE_SOCIALE, condizione quest’ultima sicuramente da esclude nel caso di specie.
2.3 Il terzo motivo contesta (per violazione di legge e vizio di motivazione) un espress passaggio motivazionale dell’ordinanza laddove essa afferma che la circostanza attenuante del metodo mafioso (art.416-bis. 1 c.p.) non sia contestata. In realtà, tanto nell’istanz riesame che nella memoria successivamente depositata per la discussione, si trova la contestazione della ricostruzione propugnata nell’ordinanza genetica e si ribadisce la natura puramente civilistica, di debito/credito tra aziende, della controversia descritta nel cap imputazione provvisorio numero 16. Peraltro, il fatto che NOME (ritenuto il loc referente mafioso) non fosse stato contattato dal COGNOME, che la persona offesa non sia mai stata intimidita e che il COGNOME non abbia tratto dalla vicenda alcuna utilità, dim insuperabilmente la connotazione non illecita della vicenda.
2.4 Con il quarto motivo di ricorso si contesta ulteriormente, sotto il profilo dell’err interpretazione del diritto e del vizio di motivazione, e quindi del travisamento delle emergen investigative, la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’epi contestato all’indagato al capo 16 dell’incolpazione provvisoria ed alla contestazion dell’aggravante ex art.416-bis..1 c.p..
L’episodio in contestazione (originato da uno screzio tra il padre dell’indagato ed produttore cerealicolo locale per una mancata fornitura di grano al figlio del primo da parte secondo) viene analizzato alla luce della documentazione e degli esiti dell’attività investigazione difensiva già allegata ad una memoria depositata nell’ambito della procedura del riesame.
Si lamenta in particolare la mancata valutazione del materiale da parte del tribunale de riesame che ha ignorato la produzione ed ha pertanto formulato un giudizio travisato sul fatto.
1+.
Con memoria inviata per PEC, il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso mentre con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensor dell’indagato ha insistito nei motivi, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, generici e in parte, carenti d’interesse.
Con riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza la difesa chiede al Collegio ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di meri ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Se n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,i1 ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia l violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione d provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diver valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 de 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli ele indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, basata sul contenuto di intercettazioni cui in questa sede non può darsi un significato differente da quello attribuito dal giudice di merito (salvo il c mancanza di motivazione, manifesta illogicità della motivazione o vero e proprio travisamento del contenuto della trascrizione in cui la telefonata viene trasfusa: ex multis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Di Maro Rv. 272558 – 01) e peraltro , nemmeno compiutamente considerate né confutate dalla difesa dell’indagato (in particolare le frasi pronunciate da COGNOME, riport pg.9 dell’ordinanza, ove l’indagato fa riferimento esplicito alla comunanza di interessi con vertice mafioso: “…gli devi dire che i soldi sono i miei, quando sono i miei sono di NOME con inevitabile criticità in termini di aspecificità, peraltro già segnalata nell’ordinanza impug Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È peraltro proprio il passaggio intercettato da ultimo citato, unitamente alla vicenda descri nel capo di imputazione n.16, contestato all’imputato, a dare concretezza alla contestazione di partecipazione del COGNOME alla associazione mafiosa, in risposta alla necessità, correttamente segnalata dalla difesa a pg.3 (e d’altra parte già richiesta dalla sentenza S.U. Modaffari 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 02) di specificare in concreto in cosa il ‘far parte’ manifesti.
Il secondo motivo di ricorso è affetto da carenza interesse e si risolve nella sottoposizio alla Corte di una questione di mero diritto, priva di concreta ricaduta sul caso concreto. Inf che l’indagato sia considerato concorrente esterno o ‘interno’, nulla cambia dal punto di vis ricostruttivo e trattamentale, in questa fase. Va pertanto ribadito il principio interpr costante secondo cui, in ossequio al disposto dell’art.586,comma 4 c.p.p., la proposizione di un ricorso per cassazione al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge è consentita s se con l’impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l’aspirazione all’affermazione, in astratto, un principio di diritto da difendere o diffondere. Nel caso specifico, anche alla luce d preliminare fase processuale, con una accusa suscettibile di ulteriore definizione o modifica non è ravvisabile alcun interesse specifico, nemmeno in verità dedotto, che la riqualificazion potrebbe comportare.
Manifestamente infondati, generici e, in definitiva, ripetitivi sono anche il terzo ed il q motivo, concernenti l’aggravante mafiosa e la illecita concorrenza, temi che possono essere trattati unitariamente per economia e logica espositiva.
I motivi sono ripetitivi in quanto contestano il mancato esame e la omessa risposta agli esi delle indagini difensive presentate dalla difesa a mezzo di memoria nel corso dell’udienza di riesame, mentre a pg.10 ed 11, seppure con giudizio sintetico, tali esiti risultano post confronto con la tesi accusatoria ma sono ritenuti “incapaci di scalfire il saldo giudizio di g indiziaria formulato dal Gip a carico del COGNOME, non riuscendo nemmeno ad incrinare i chiarissimo quadro tracciato dagli esiti dell’attività di captazione telefonica ed ambientale”.
Ma soprattutto, i motivi non rientrano nel novero di quelli consentiti ex art. 606, comma 1, c.p.p. in quanto si risolvono nella formulazione di una ricostruzione alternativa dei fatti s pervenire alla indicazione della censura che, a termini della lettera e) del citato articolo, p elevare il giudizio sulla motivazione in giudizio di legittimità.
Il tema, ancora una volta, è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno d decisione e circa l’irrilevanza degli elementi prospettati – nella dialettica delle parti antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 d 13/10/2009, R.I. 245627; Sez. 1 , n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385 – 01). Compito del giudice di legittimità è la verifica della razionalità argomentativa dei passa espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione ‘diretta’ di s elementi istruttori o nè l’apprezzamento ‘diretto’ di prospettazioni difensive su piste alterna rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate o disattese. La critica deve, pertanto, por problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale di t percorso complessivo.
Nel ricorso, proponendo ampi stralci dell’istanza di riesame, si ribadisce e si denuncia travisamento della prova (per omissione di elementi rilevanti) ma poi in definitiva ci si du (pg.18) del travisamento delle dichiarazioni difensive “recepite in maniera illogica
irragionevole, e non hanno risposto alle censure mosse dall’indagato nell’istanza di riesame” (sottolineato nell’originale, n.d.r.), così di fatto riportando nell’alveo del giudizio di meri che dovrebbe sempre rimanere una valutazione ‘esterna’ di legittimità.
Per tali ragioni i motivi non sono consentiti ex art. 606 comma 3 c.p.p., condannando i ricorso, in parte qua, all’inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del present provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserim nella cartella personale del detenuto ex art. 94 ,commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 10 maggio 2024
Il Cons gliere r latore
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Il Presidente