Ricorso per Cassazione: Perché la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali del ricorso per cassazione nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa della manifesta genericità dei motivi presentati. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità richiede una critica precisa e puntuale della sentenza impugnata, non un semplice dissenso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La sentenza era stata emessa in primo grado dal Tribunale di Ravenna e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di presentare un ricorso per cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso per Cassazione
L’imputato ha basato la sua difesa davanti alla Suprema Corte su tre argomenti principali:
1. Insussistenza dell’elemento soggettivo: Si contestava la sussistenza della volontà colpevole necessaria per configurare il reato.
2. Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: Si chiedeva il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di minima gravità.
3. Eccessiva gravosità della pena: Si lamentava che la sanzione inflitta fosse sproporzionata rispetto alla condotta contestata.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Corte.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso per Cassazione Troppo Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale preliminare: l’estrema genericità dei motivi. La Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi, ma è necessario spiegare perché e in quali punti specifici il ragionamento del giudice di merito sarebbe errato.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha smontato ciascun motivo di ricorso. Il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, è stato definito come un insieme di “mere doglianze in punto di fatto”, inammissibili in sede di legittimità, e talmente generico da non permettere al giudice di individuare i rilievi concreti mossi alla sentenza. Il secondo motivo è stato giudicato riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice d’appello. Infine, anche il terzo motivo sulla pena è stato etichettato come una “sterile critica” del ragionamento della corte territoriale, priva di elementi specifici di censura. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di verificare la corretta applicazione del diritto. Un ricorso generico non consente di svolgere questa funzione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chi intende affrontare un ricorso per cassazione. La redazione dell’atto di impugnazione richiede un’elevata perizia tecnica e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una sentenza; è indispensabile articolare critiche giuridiche precise, puntuali e pertinenti. Un ricorso vago o che si limita a ripetere argomenti già respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione del ricorrente con l’addebito delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per l’estrema genericità dei motivi presentati. Il ricorrente ha omesso di indicare gli specifici elementi della sentenza impugnata che intendeva criticare, limitandosi a una sterile contestazione che non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
È possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è consentito. La Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti del caso. Le critiche che si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti (‘mere doglianze in punto di fatto’) sono considerate inammissibili.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32647 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Je
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l’affermazione di penale responsabilità, lamentando, in particolare, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità, atteso che, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero fronte della logica e corretta motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice investito dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censur già adeguatamente vagliati dal giudice di merito;
Ritenuto che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la gravosità della pena inflitta, è estremamente generico, perché, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza in verifica, omette di indicare gli specifici elementi di censura, limitandosi, invece, a una sterile critica del ragionamento sviluppato dalla corte territoriale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente