Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2280 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2280 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME NOME NOME Chieti IDATA_NASCITADATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 4 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, con la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 4 luglio 2025 del giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO che ha convalidato il provvedimento del 27 giugno 2025 del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, notificato l’1 luglio 2025 alle 17:15, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, leg dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di AVV_NOTAIO 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro disputato in casa dalla squadra di calcio “RAGIONE_SOCIALE
1936″ nel campioNOME di appartenenza e nelle coppe nazionali e internazionali, di presentarsi 30 minuti dopo l’inizio di ogni incontro per le partite disputate in trasferta
1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza, in data 25 novembre 2023, alle ore 17.50, insieme altri noti soggetti appartenenti alla frangia più violenta del tifoseria aveva preso parte a una rissa aggravata dall’uso di bastoni spranghe ed altri oggetti, che aveva coinvolto le opposte tifoserie del AVV_NOTAIO e del Cesena prima dell’incontro di calcio AVV_NOTAIO – Cesena RAGIONE_SOCIALE 20:45, circostanze accertate sulla base della deposizione testimoniale del vicebrigadiere dei carabinieri NOME COGNOME e dei filmati di videosorveglianza del locale Tempie bar dove alcuni ixd=1:12;stiecitp partecipanti alla rissa, dopo essersi fatti curare, si erano rifugiati; inoltre nella stessa occasione si era anche res responsabile del danneggiamento aggravato di un’autovettura con ferimento del conducente, fatti per i quali era stato iscritto il procedimento penale 1341 del 2024 (per rissa aggravata, lesioni personali e lesioni aggravate in concorso, danneggiamento in concorso).
Il ricorrente inoltre era già stato destinatario di analogo provvedimento in precedenza, emesso dal AVV_NOTAIO della provincia di Piacenza in data 21/08/2023.
1.2. Il G.i.p., rilevato che decorso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica provvedimento del AVV_NOTAIO non erano pervenute memorie difensive, che sussisteva nel caso in discorso anche il fumus del reato di cui all’articolo 6 bis della legge 401 del 1989, aveva convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO in quanto necessario e urgente in vista dell’imminente inizio del campioNOME e di altri tornei, considerato che NOME era soggetto pericoloso in quanto non aveva esitato a fare uso della violenza e oltretutto era stato già destinatario in precedenza di analoga misura e nonostante ciò aveva perseverato.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE modalità dei fatti e della sostanziale recidiva doveva ritenersi congruo il termine di 5 anni.
Avverso tale ordinanza COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando, un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando l’omessa indicazione nel provvedimento del AVV_NOTAIO n. 31/2025 del 27 giugno 2028, della facoltà di presentare personalmente un mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida.
Evidenzia che l’omissione dell’avviso ha concretamente precluso la realizzazione del previsto contraddittorio cartolare, pertanto tale omissione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., comportando una lesione dei diritti d intervento e di assistenza difensiva nella fase giurisdizionale di convalida de provvedimento amministrativo. (si citano Le sentenze della Sez. 3, nn. 28042/2023 e 37314/2023).
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.
1.1. Va premesso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, con cui veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell’art. 6 della leg 13.12.1989 n. 401 () “…nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari”, il legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 n. 336, conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell’art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: “La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”.
La norma non prevede una sanzione specifica di nullità, sicché, in caso di violazione, deve farsi ricorso alla nullità generale che l’art. 178 c.p.p., lett. c) prevede ogni lesione del diritto di intervento spettante all’interessato (si veda Sez. 3 – , Sentenz n. 48201 del 25/09/2019 Cc., Rv. 277364 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11151 del 17/12/2008 Cc., dep. 2009, Rv. 242987 – 019; nonché Sez. 3, Sentenza n. 27730 del 2025, Sez. 3, Sentenza n. 32472 del 2023, Sez. 3, Sentenza n. 28042 del 2023, non massimate).
Secondo logica l’avviso dovrebbe essere contenuto nel provvedimento questorile (è infatti improbabile che l’ufficiale notificatore, in genere un ufficiale o un agente polizia, prenda l’iniziativa di indirizzare all’interessato destinatario della notifica un av non contenuto nel provvedimento notificato), ma, attesa la impropria terminologia adottata dal legislatore, può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica all’interessato del provvedimento (vedi Sez. 3, Sentenza n. 6986 del 10/11/2005 Cc., dep. 2006, Rv. 234043 – 01) e, del resto, è stato altrimenti affermato che laddove comunque risulti che tale avviso è contenuto in altri atti, quali, oltre allo ste provvedimento del AVV_NOTAIO di cui si è già detto (Sez. 3, Sentenza n. 38702 del 18/04/2018 Cc., Rv. 273704 – 01), anche la non prevista comunicazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero (si veda Sez. 3, Sentenza n. 11151 del 17/12/2008 Cc., dep. 2009, Rv. 242987 – 019), deve considerarsi comunque raggiunto lo scopo.
1.2. Tuttavia, emerge dal provvedimento del Gip impugNOME che la notifica dell’ordine del AVV_NOTAIO è avvenuta regolarmente, né il ricorrente ha avuto cura di produrre il provvedimento del AVV_NOTAIO che si assume privo del prescritto avviso e la relativa notifica, ovvero di indicare puntualmente gli atti dei quali era necessari l’allegazione.
Ciò premesso, rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l’atto che si ritiene af
dal vizio denunciato, cui si accompagna l’ulteriore onere di curare la produzione dell’atto e RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 – 01).
Con la precisazione: che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 1 trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME (Sez. 5 – , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 – 01); che in ogni caso grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvede spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 – , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 – 01).
Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l’atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso, onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.