Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti del giudizio di legittimità. Spesso, chi riceve una condanna spera di poter ribaltare la decisione portando la propria versione dei fatti fino all’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, la Corte Suprema ha un ruolo ben definito, che non include il riesame del merito. Questo caso dimostra come un ricorso per cassazione inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Corte in un terzo giudice di merito, specialmente in procedimenti partiti dalla competenza del Giudice di Pace.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di minaccia continuata, previsto dagli articoli 81 e 612 del codice penale. L’imputata era stata ritenuta colpevole sia dal Giudice di Pace in primo grado, sia successivamente dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. La sentenza d’appello aveva confermato integralmente la responsabilità penale per fatti commessi in due diverse occasioni.
Non soddisfatta della decisione, l’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di legge’ nell’applicazione dell’articolo 612 c.p. Sostanzialmente, la difesa contestava che le parole pronunciate avessero effettivamente un carattere minatorio.
Il Ricorso per Cassazione Inammissibile e i Motivi della Difesa
Formalmente, il ricorso denunciava un errore di diritto. In pratica, però, le argomentazioni difensive non indicavano una errata interpretazione della norma sulla minaccia, bensì miravano a una riconsiderazione del materiale probatorio. La difesa, infatti, si doleva della valutazione che i giudici di merito avevano dato alle parole dell’imputata, cercando di convincere la Cassazione che, nel contesto specifico, esse non fossero idonee a intimidire la persona offesa.
Questo approccio si scontra con uno dei principi cardine del nostro sistema giudiziario: la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Presentare un ricorso per cassazione inammissibile è il rischio concreto quando le censure, invece di evidenziare errori giuridici, si concentrano sulla ricostruzione fattuale già vagliata nei primi due gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha prontamente smascherato la natura del ricorso. I giudici supremi hanno evidenziato che le deduzioni difensive erano ‘interamente versate in fatto’ e miravano a ‘ridiscutere le valutazioni formulate da entrambi i giudici di merito’. Non veniva allegato alcun ‘inopinabile e decisivo fraintendimento delle prove’, ovvero un errore di percezione così evidente da poter essere rilevato ‘ictu oculi’ (a prima vista).
Inoltre, la Corte ha aggiunto un punto fondamentale: per le sentenze che decidono in appello su casi di competenza del Giudice di Pace, i motivi di ricorso sono ancora più limitati. In particolare, non è consentito denunciare un ‘vizio della motivazione’. L’imputata, quindi, non solo chiedeva un’inammissibile rivalutazione del merito, ma lo faceva in un ambito processuale dove i controlli sulla coerenza logica della motivazione sono preclusi. La Corte ha richiamato la decisione del Tribunale, il quale aveva già considerato l’esistenza di un conflitto civilistico tra le parti, concludendo che ciò non sminuiva la gravità delle minacce e il pregiudizio all’integrità morale della vittima.
Le Conclusioni: i Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
La decisione finale è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riproporre le proprie tesi fattuali. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Tentare di superare questi confini, mascherando una contestazione sul merito come un vizio di legge, conduce non solo al rigetto del ricorso, ma anche a sanzioni pecuniarie per l’abuso dello strumento processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può chiedere una rivalutazione dei fatti. Il ricorso è ammesso solo per questioni di diritto (vizi di legge), non per contestare le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito sull’analisi delle prove.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo formalmente presentato come una denuncia di ‘vizio di legge’, mirava in realtà a ridiscutere la valutazione delle prove e la natura minatoria delle parole, un’attività di merito preclusa alla Corte di Cassazione.
Ci sono limiti specifici per i ricorsi contro sentenze decise in appello su casi di competenza del Giudice di Pace?
Sì. L’ordinanza chiarisce che per le sentenze emesse in appello su decisioni del Giudice di Pace, non sono ammessi motivi di ricorso che denunciano un vizio della motivazione. Questo restringe ulteriormente i possibili motivi di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14131 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di PARMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 4 maggio 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen. (fatti commessi in Varsi in epoca anteriore e prossima al 25 novembre 2016 ed in Sorbolo in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2018)
Ritenuto che il motivo di ricorso, che formalmente denuncia il vizio di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. per aver ritenuto il Tribunale sussistenti i fatti contestati, in realtà si duole della ritenuta valenza minatoria delle parole pronunciate dall’imputato, in tal modo perseguendo una rivalutazione della decisione impugnata sul punto; le deduzioni difensive contengono argomentazioni interamente versate in fatto, e mirano a ridiscutere le valutazioni formulate da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava che la valenza minatoria delle espressioni utilizzate dall’imputata non è annullata dal contesto nel quale sono avvenuti i fatti; infatti, se appariva indubbia la sussistenza di un confitto civilistico tra le parti, tale rilievo non è tale da sminuire il pregiudizio all’integrità morale subito dalla persona offesa);
Ritenuto che motivi del genere, integranti la denuncia ci un vizio della motivazione, non sono consentiti avverso una sentenza che abbia deciso su fatti di competenza del giudice di pace;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore