Ricorso per Cassazione Inammissibile: I Limiti del Patteggiamento
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, evidenziando come la Corte di Cassazione abbia dichiarato un ricorso per Cassazione inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge. Questa decisione ribadisce la portata della Riforma Orlando (L. 103/2017), che ha circoscritto in modo netto le possibilità di contestare un accordo sulla pena davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Appello per Mancanza di Motivazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. La condanna riguardava una violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente l’art. 73 del d.P.R. 309/90.
Il ricorrente non contestava un errore formale o un’illegalità della pena, bensì la presunta mancanza di motivazione nella sentenza riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, lamentava che il giudice non avesse spiegato adeguatamente le ragioni per cui lo riteneva colpevole, nonostante l’accordo raggiunto con l’accusa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a una valutazione preliminare, di carattere puramente procedurale.
La conseguenza diretta di questa dichiarazione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la Legge n. 103 del 2017, ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono esclusivamente:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato estorto con violenza o inganno.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge per tipo o misura.
La Corte ha osservato che la doglianza del ricorrente, relativa alla carenza di motivazione sulla responsabilità, non rientra in nessuna di queste quattro categorie. Il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità in sede di legittimità dopo un patteggiamento, poiché l’accordo stesso presuppone un’implicita ammissione dei fatti contestati. Pertanto, il motivo addotto era palesemente estraneo a quelli consentiti, rendendo il ricorso per Cassazione inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del diritto processuale penale post-riforma: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi accede a questo rito speciale ottiene uno sconto di pena ma, in cambio, rinuncia a contestare l’accertamento di colpevolezza nelle successive sedi di impugnazione, salvo per i limitatissimi vizi procedurali e legali elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La sentenza serve come monito per gli imputati e i loro difensori: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve essere fatta con la massima consapevolezza dei suoi effetti preclusivi, poiché le porte della Cassazione, al di fuori dei binari stabiliti, rimangono chiuse.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. A seguito della riforma introdotta con la L. 23/6/2017 n. 103, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è ammissibile solo per quattro motivi specifici: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha contestato la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale. Questo motivo non rientra in nessuno dei quattro casi tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2511 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito;
considerato che il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell’art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame;
rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90;
ritenuto che all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.