Ricorso per cassazione inammissibile: il rischio della genericità
Presentare un ricorso per cassazione inammissibile può avere conseguenze pesanti per il ricorrente, non solo in termini di rigetto delle proprie pretese, ma anche dal punto di vista economico. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e circostanziati per evitare sanzioni pecuniarie.
Il caso esaminato riguarda un cittadino che ha impugnato una sentenza della Corte d’appello contestando esclusivamente il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti applicato dai giudici di merito. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come il motivo di gravame fosse privo della specificità necessaria per essere ammesso al vaglio di legittimità.
La genericità dei motivi di ricorso
Il ricorrente ha centrato la sua difesa sull’applicazione dell’articolo 69 del codice penale, ma lo ha fatto in modo del tutto astratto. Invece di evidenziare elementi concreti che i giudici avrebbero ignorato e che avrebbero potuto portare a una valutazione di prevalenza delle attenuanti, la difesa si è limitata a richiamare genericamente quanto già scritto nell’atto di appello. Questo vizio rende il ricorso per cassazione inammissibile poiché la legge richiede che l’impugnazione contenga una critica puntuale e specifica ai passaggi della sentenza che si intendono contestare.
Le conseguenze pecuniarie della decisione
Quando la Corte rileva un’inammissibilità dovuta alla scarsa cura tecnica del ricorso, non si limita a respingere l’istanza. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare l’uso strumentale o negligente della giustizia di legittimità, assicurando che solo le questioni giuridiche fondate giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Le motivazioni
La decisione si fonda sul rilievo che il motivo di impugnazione era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente respinte nei gradi precedenti. La Corte ha osservato che, laddove la sentenza di appello abbia motivato adeguatamente l’assenza di elementi favorevoli all’imputato, il ricorrente ha l’onere di indicare precisamente quali fatti o prove siano stati trascurati. In assenza di tali indicazioni, il ricorso non può essere considerato un atto di critica valido contro la sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, questa pronuncia ribadisce che il giudizio di legittimità richiede un rigore formale e sostanziale elevato. Non è sufficiente manifestare un dissenso generico verso la decisione di secondo grado: occorre costruire un’argomentazione tecnica che dimostri l’esistenza di un errore di diritto. La mancanza di specificità porta inevitabilmente a un ricorso per cassazione inammissibile, con il conseguente onere di rifondere le spese e pagare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione non è specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità, impedendo alla Corte di esaminare i motivi della contestazione e portando alla chiusura immediata del caso.
Quali sono le spese a carico di chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e viene condannato al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, solitamente pari a tremila euro.
Si può contestare il bilanciamento delle aggravanti solo richiamando l’appello?
No, è necessario indicare elementi specifici che i giudici avrebbero trascurato, altrimenti il motivo di ricorso è considerato generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9490 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9490 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contesta il regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen., Ł del tutto generico, perchØ laddove la Corte territoriale ha sottolineato l’assenza di elementi ulteriormente valorizzabili pro reo , il ricorso non accenna a nessuna specifica circostanza trascurata dai giudici eppure idonea a fondare una valutazione di prevalenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3608/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO