Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1737 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 22/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nata a Bari il 29/09/1970
avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 13/11/2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 08/04/2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione (condizionalmente sospesa) in ordine al reato di cui all’articolo 2 d. lgs. 74/2000, in qualità di l.r. della ‘RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di motivazione e motivazione apparente in ordine alle doglianze difensive relative alla documentazione non presente in atti e a quelle sulla erroneità della valutazione operata dal primo giudice circa il disallineamento del progressivo delle fatture, in realtà inesistente.
Non tiene inoltre conto delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME che sono incompatibili con la ricostruzione accusatoria.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 2 d. lgs. 74/2000 e correlato vizio di motivazione.
La Corte territoriale non ha correttamente applicato i criteri di cui all’articolo 192 cod., proc. pen. ai fini di stabilire la consapevolezza in capo all’imputata del meccanismo fraudolento, limitandosi a
richiamare il disallineamento delle fatture e ad applicare inammissibili presunzioni fiscali, che costituiscono indizi i quali non possono dirsi gravi precisi e concordanti, quantomeno sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, neppure a titolo di dolo eventuale.
3. Il ricorso Ł inammissibile.
Entrambi i motivi risultano, in primo luogo, destinati all’inammissibilità in quanto propongono (v. Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 – 01) una critica frammentaria dei singoli punti della sentenza, laddove al contrario la pronuncia costituisce un tutto coerente ed organico, sicchØ, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito».
E’ quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264780 – 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale.
Valutazione sinottica che, nel ricorso, manca.
Valga, per tutti, l’esclusivo riferimento al dato del c.d. ‘disallineamento’ nella numerazione delle fatture, che la Corte ha ritenuto ininfluente in quanto, per un verso, relativo a una sola coppia di fatture (su 38), per altro, esso costituisce solo uno dei tanti indici (elencati analiticamente a pag. 3) da cui inferire, non attraverso presunzioni, come vorrebbe il ricorrente, ma attraverso prova logica, la fittizietà delle operazioni.
Il ricorso, che non si confronta con il provvedimento impugnato, Ł pertanto generico,
Per altro verso, il ricorso costituisce pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Nel caso di specie, a pagina 4-5, la Corte territoriale precisa che i documenti sono stati acquisiti con il consenso della difesa e che, essendo gli stessi provenienti dall’imputato, se ne presume la conoscenza, e in secondo luogo che la deposizione del teste COGNOME deve ritenersi inattendibile, specificando poi in narrativa le ragioni in tal senso, con motivazione certamente non illogica o contraddittoria.
La dedotta mancanza di prova dell’elemento psicologico del reato, poi, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello, non risulta essere stata ivi dedotta come motivo di doglianza, e deve quindi considerarsi tardiva (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME