Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Forma Supera la Sostanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso per cassazione inammissibile sia la conseguenza inevitabile di una errata impostazione dei motivi di doglianza. Il caso riguarda un imputato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il cui ricorso è stato respinto perché, pur lamentando una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa alla Suprema Corte.
Il Contesto del Caso: dalla Condanna in Appello al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che, in riforma di una precedente decisione del GIP, aveva condannato un soggetto per detenzione di marijuana a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990). La pena era stata fissata in due anni e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 3.200 euro.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina le regole sulla valutazione della prova.
La Tesi Difensiva: Una Presunta Errata Interpretazione delle Prove
Secondo il ricorrente, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito era viziato da un’erronea interpretazione degli elementi acquisiti durante il processo. La difesa sosteneva che la ricostruzione dei fatti fosse una “forzatura” finalizzata unicamente ad affermare la responsabilità penale del proprio assistito. In sostanza, si contestava non un errore di diritto, ma il modo in cui i giudici avevano valutato le prove per giungere alla condanna.
Questo tipo di doglianza, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di pura legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e didattica. I giudici hanno spiegato che invocare la violazione dell’art. 192 c.p.p. per censurare l’erronea valutazione delle prove è un espediente non consentito. I limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione sono fissati in modo specifico dall’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, che permette di contestare la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Tentare di superare questi paletti, mascherando una critica alla valutazione dei fatti come una violazione di legge (lett. b) o come un’inosservanza di norme processuali (lett. c)), non è ammissibile. La Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 29541 del 2020), che ha consolidato questo principio: il ricorso per cassazione inammissibile è la sanzione per chi tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della causa, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione dei giudici di merito; è necessario individuare un vizio specifico tra quelli tassativamente previsti dalla legge. La decisione ha un’importante implicazione pratica: sottolinea la necessità per i difensori di distinguere nettamente tra una critica all’interpretazione delle prove (inammissibile in Cassazione) e una censura sulla coerenza logica del ragionamento del giudice (ammissibile entro i limiti della lettera e) dell’art. 606 c.p.p.). L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da monito sull’importanza di un’attenta e corretta redazione dei motivi di ricorso.
 
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sebbene formalmente lamentasse una violazione di legge sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), in realtà mirava a ottenere un riesame dei fatti e della valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha valutato le prove?
No, non è possibile contestare direttamente il merito della valutazione probatoria. Il ricorso in Cassazione può censurare la motivazione della sentenza solo se questa risulta mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, secondo i rigidi parametri dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma non può sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa interpretazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6957  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUATORE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 12.1.2023 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 26.11.2022, previa riqualificazione dei fatti di cui all’imputazione ai sensi dell’art. 73, comma d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio di marijuana), ha ridetermiNOME la pena irrogata ad NOME in anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 3200,00 di multa.
Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ex art. 606 lett. b) cod.pro.pen. la violazione e/o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod.proc.pen.
Si assume in particolare che il percorso motivazionale della sentenza impugnata risulta viziato da un’erronea interpretazione degli elementi acquisiti sicché la ricostruzione operata nelle due sentenze di merito appare una forzatura volta all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
3. Il ricorso é inammissibile.
Ed invero in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limi all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020. Rv. 280027).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decipo il 14.12.2023