Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Motivazione non Basta
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo ai limiti dell’impugnazione, dichiarando un ricorso per cassazione inammissibile in un caso di lesioni. Questa decisione sottolinea come, per i reati di competenza del giudice di pace, non sia possibile contestare la sentenza d’appello lamentando un semplice vizio di motivazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di lesioni, confermata in secondo grado dal Tribunale di Foggia. L’imputato, ritenendo la decisione dei giudici d’appello viziata da ‘contraddittorietà e manifesta illogicità’, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basando la sua impugnazione esclusivamente su questo presunto difetto nella motivazione della sentenza.
Limiti al Ricorso per Cassazione Inammissibile per Reati Minori
Il punto centrale della questione non risiede nei fatti del reato, ma in una precisa norma procedurale. La difesa dell’imputato ha tentato di far valere un vizio di motivazione, una delle ragioni classiche per cui si può ricorrere in Cassazione. Tuttavia, una riforma del 2018 ha introdotto specifiche limitazioni per le sentenze d’appello relative a reati di competenza del giudice di pace. L’articolo 39-bis del d.lgs. 274/2000 stabilisce chiaramente che, per questi reati, il ricorso non può essere proposto per motivi legati alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si tratta di una scelta legislativa volta a deflazionare il carico della Suprema Corte, riservando l’accesso per questi casi solo a violazioni di legge più dirette.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso per cassazione inammissibile, ha agito in stretta conformità con la normativa vigente. I giudici hanno rilevato che il motivo addotto dal ricorrente rientrava pienamente nella categoria del ‘vizio di motivazione’, esplicitamente esclusa dalla legge come valido fondamento per un ricorso in questi specifici contesti processuali.
Citando l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 (introdotti con la riforma del 2018), la Corte ha spiegato che la volontà del legislatore è stata quella di limitare l’accesso al terzo grado di giudizio per i reati di minore gravità. Poiché l’unico motivo di ricorso era un presunto difetto motivazionale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due pagamenti: le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica dell’inammissibilità del ricorso e serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o prive dei presupposti di legge.
Dal punto di vista pratico, questa decisione conferma che, per i reati di competenza del giudice di pace, le strategie difensive in Cassazione devono concentrarsi su errori di diritto (‘errores in iudicando’) o vizi procedurali specifici (‘errores in procedendo’), e non sulla presunta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito hanno ricostruito i fatti. Questo rende fondamentale un’attenta valutazione dei presupposti del ricorso prima di intraprendere la via dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente su un presunto ‘vizio di motivazione’ (contraddittorietà e illogicità). La legge, in particolare l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, vieta espressamente di proporre ricorso per cassazione per questo specifico motivo avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza in Cassazione?
No. Come dimostra questa sentenza, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, non è più possibile dal 2018 contestare la motivazione per vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità. Per altri tipi di reato, invece, il vizio di motivazione resta uno dei motivi di ricorso ammessi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dalla legge per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMOLI il 02/05/1990
avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
A
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di lesioni;
Considerato che con l’unico motivo proposto l’imputato denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata;
Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024