Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME PAFl:DO; persona del Sostituto Procuratore NOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in CIMMINO che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 luglio 2023, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bergamo del 15-7-2022 che aveva condannato alle pene di legge COGNOME NOME perché ritenuto colpevole di ricettazione di due frese da asfalto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, GLYPH deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att cod.proc.pen.:
GLYPH violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabili dell’imputato per il delitto di ricettazione posto che era stata violata la regola del ragio dubbio e non si era tenuto conto dei diversi elementi di inattendibilità della dichiarazione teste COGNOMECOGNOME unico ad avere riferito di avere ricevuto i macchinari dall’imputato e da a soggetto; peraltro, i giudici di appello, non avevano risposto alle osservazioni riguardant criticità del racconto del teste COGNOME, segnalate nell’appello e costituite da otto diversi q così che la motivazione doveva ritenersi meramente apparente perché limitata a riportare un
materiale probatorio asseritamente autoevidente;
violazione di legge quanto alla riconosciuta recidiva posto che, i precedenti richiamati d corte di appello, riguardavano o reati contravvenzionali ovvero delitti per i quali era matu l’effetto estintivo a seguito di affidamento in prova ovvero patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi o non deducibili nel giudizio di legittimità o manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e difetto motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, va ricordato come in tema di moti di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, clesumibile dal test provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionam probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemen frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “dop conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. del 02/07/2019, Rv. 277758).
Inoltre, proprio con riferimento alla regola dettata dall’art. 533 c:od.proc.pen. che il motivo assume essere stata violata, si è stabilito come in sede cli legittimità, perché ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sul corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferiment elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetic congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237 – 01). E si è anche affermato come in tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel dis dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della l 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fat segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, (dep. 08/02/2024 ) Rv. 285801 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo poiché, la corte di appello, con le compiute ed approfondite argomentazioni esposte alle pagine 5-8 della motivazione, ha proprio sottolineato tutti g elementi per ritenere pienamente attendibile la dichiarazione del COGNOME ed individuare così i COGNOME come uno dei due soggetti che aveva consegnato al predetto teste le apparecchiature successivamente risultate furtive.
Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di que elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualm disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenz contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternati rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
2. Il secondo motivo è avanzato per motivi manifestamente irfondati. Corretta appare, infatti, la decisione del giudice di appello a fronte delle numerose iscrizioni (oltre 20) con nel certificato del casellario giudiziale posto che, al momento di consumazione dei fatti per cu processo contestati tra il 2018 ed il 2020, il COGNOME aveva già riportato varie condanne per f delittuosi per i quali era stato applicato al più l’indulto che come noto non estingue il re proposito infatti va richiamato l’orientamento secondo cui l’indulto, se estingue la pena e ne cessare l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturen sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche i relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 – 01).
Inoltre, va altresì evidenziato che l’effetto estintivo eccepito dalla difesa in relazion sentenze di patteggiamento di cui ai punti 7-9-22 del certificato prodotto non è maturato pe ripetuta consumazione di nuovi reati nel quinquennio e ciò ai sensi della disciplina dettata dall’ 445 comma secondo cod.proc.pen. Infine, l’imputato ; risultava al momento della consumazione dei fatti anche condannato dalla corte di appello di Brescia per ulteria -i fatti illeciti indicati alle iscrizioni 11-13-21 del certificato per le quali alcun effetto estintivo risulta neppure dedot consegue pertanto che in alcun vizio sono incorsi i giudici di merito nel riconoscere la recidiv
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 6 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 maggio 2024
IL CONSIGL ìstE EST.
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