Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12621 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 04/04/1960
COGNOME nato a ATRI il 06/07/1983
NOME nato a NERETO il 04/08/1984
inoltre:
COGNOME NOME nata a MOSCIANO SANT’ANGELO il 04/01/1934
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TERAMO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dispor l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 17 luglio 2024, il Tribunale del riesame di Teramo, accoglimento delle istanze avanzate da NOME COGNOME e NOME COGNOME ha annullat il decreto con cui il GIP presso il medesimo Tribunale aveva disposto il seque preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro indicata nella ric del PM, quale profitto del reato contestato agli indagati e, in via subordinata, il se preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibili medesimi per il valore corrispondente a profitto del reato. Ha invece dichia inammissibile l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME.
Si procede nei confronti degli indagati in relazione al reato di cui agli artt. 110 ter cod. pen. – così riqualificato dal GIP il reato di cui all’art. 640-bis originariamente contestato – nonché per il reato di cui agli artt. 110, 48, 479, e 6 e di cui all’art. 481 cod. pen. in relazione all’illecita percezione del credito di imp a complessivi euro 1.576.677,00, conseguente al riconoscimento del cd. superbonus d cui all’art. 119, d.l. n. 34 del 2020.
Secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avevano conseguito illecitamen il credito di imposta con cui era stato finanziato l’intervento di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione di edificio residenziale per l’adeguamento normativa antisismica e per l’efficientamento energetico, lavori in relazione ai avrebbero ottenuto il suddetto credito maggiorato, riferito fraudolentemente a qua unità immobiliari, ciascuna dotata di un proprio bagno, anziché alle due unità realme esistenti. A tal fine avevano prodotto documenti ed elaborati progettuali che attesta falsamente che l’edificio oggetto di intervento era costituito da quattro unità immobi mentre in realtà ne esistevano solo due. Tale circostanza, secondo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha proposto ricors per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, articolando due moti di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe annullato il decreto di sequestro em dal GIP sul presupposto della mancanza di sufficienti indizi in ordine alla falsità pratica edilizia sulla cui base vi era stata l’indebita percezione del credito di imp tal modo l’ordinanza impugnata avrebbe accolto in modo acritico la tesi difensi secondo la quale ai fini del frazionamento dell’immobile in quattro unità non sare stato necessario realizzare gli impianti sanitari in quanto già preesistenti.
ricostruzione, tuttavia, sarebbe priva di credibilità e non corrispondente all’effetti di fatto del fabbricato, quale emergente dalla documentazione in atti e dalla q emergerebbe che gli indagati avevano proceduto ad un frazionamento solo cartolare dell’immobile, aumentando fittiziamente il numero delle unità abitative al fin conseguire un maggior credito dì imposta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione erronea applicazione dell’art. 640-bis e dell’art. 61, n. 2 cod. pen. Il Tribunale del erroneamente avrebbe condiviso la riqualificazione del fatto operata dal GIP, ritene che il fatto contestato integrasse gli estremi del reato di cui all’art. 316-ter invece che quelli di cui all’art. 640-bis cod. pen., originariamente contestato agli indagati. In realtà ricorrerebbe nella specie l’elemento caratterizzante di tale ultima criminosa consistente nella induzione in errore dello Stato o dell’ente erogatore, av gli indagati posto in essere una complessa attività ingannatoria mediante l’aumento s fittizio delle unità abitative.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chie l’annullamento dell’ordinanza impugnata per le ragioni indicate nel ricorso.
Con memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME NOME COGNOME ha chiesto il rigett del ricorso, deducendo l’inammissibilità del primo motivo di censura, in quanto ess risolverebbe nella critica della lettura che i giudici di merito hanno dato degli elem prova raccolti nel corso delle indagini, nonché nella richiesta di una inammiss rivalutazione di tali elementi, laddove invece il ricorso per cassazione ex art. ammesso solo per violazione di legge. Inammissibile sarebbe anche il secondo motivo d ricorso con cui si censura la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata d condivisa dal Tribunale del riesame, in quanto il suo mutamento non avrebbe alcuna conseguenza ai fini della valutazione del fumus e dunque del dispositivo, sicché non vi sarebbe alcun interesse alla pretesa di una formale corretta applicazione della legge
Con memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME NOME COGNOME ha dedotto l’inammissibilità della prima censura perché proposta per motivi non consenti lamentandosi il vizio di motivazione. Inoltre, detto motivo di ricorso sarebbe aspeci in quanto proporrebbe una lettura alternativa delle fonti di prova, senza confrontars le argomentazioni dell’ordinanza impugnata.
Infondato sarebbe il secondo motivo, con il quale si contesta la riqualificaz giuridica della condotta nel reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., non essendo ravv nella condotta dell’indagato alcuna condotta ingannatoria.
Con memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME COGNOME ha dedotto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto proposto per motivi diversi da q consentiti ex art. 325 cod. proc. pen. Esso sostanzialmente si limiterebbe ad attacc censura della motivazione dell’ordinanza impugnata, senza dedurre alcuna violazione legge, unica censura consentita in sede di legittimità, avverso le misure cautelari
Il secondo motivo sarebbe inammissibile e comunque infondato. Innanzitutto, rilev che, benché la riqualificazione giuridica del fatto fosse stata operata dal GIP, ques aveva costituito oggetto di contestazione in sede di riesame. In ogni caso difette l’interesse del ricorrente a svolgere tale censura, dal momento che la di qualificazione giuridica del fatto non sarebbe in grado di incidere sulla applicazione misura cautelare richiesta né il ricorrente ha argomentato o chiarito le ragioni p essa avrebbe ricadute concrete.
Con memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Occorre innanzitutto ricordare che, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. pr pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di seque preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendo comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimen del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolez e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudi (ex plurimis, (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 de 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME Rv. 285608 – 01).
Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazio di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutt assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rende comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedim impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).
2.2. Le doglianze formulate esorbitano dai suddetti limiti entro cui è consen sindacato di legittimità. Esse, invero, si risolvono nella richiesta a questa Corte di
una rivalutazione della fattispecie concreta, contestando quella effettuata dall’ordi impugnata e proponendo una diversa lettura degli elementi fattuali emersi nell’attivit indagine. Deve escludersi che in sede di ricorso per cessazione si possa contestare l’erroneità della conclusione raggiunta, posto che l’ordinanza impugnata ha comunque compiuto una valutazione che non presenta i caratteri della totale arbitrarietà né incompletezza, essendo fondata sugli elementi fattuali emersi sia dall’attività di inda sia dalla documentazione prodotta dalle difese, sulla base delle quali, in modo logi coerente, ha escluso che fosse prevista e programmata la realizzazione di nuovi impian sanitari ai fini del frazionamento dell’immobile in quattro unità abitative.
Trattasi di accertamento fattuale, come tale rimesso alla cognizione del giudice merito e sottratto al sindacato di legittimità, laddove, come nel caso di specie, es adeguatamente motivato, e, in ogni caso, precluso in materia cautelare ai sensi dell 325, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurímis, Sez. 2, n. 7351 del 14/12/23, dep. 2024; Sez. 2, n. 18951de1 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692. Si veda, altresì, Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024, Rv. 286835 – 01, la quale affermato tale principio con riguardo all’ipotesi di omessa o erronea valutazione provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza d presupposti fattuali per l’accesso a un regime tributario derogatorio o di favore rientrando tale valutazione nella nozione di violazione di legge di cui all’art. 325, c 1, cod. proc. pen.).
3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inammissibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al de di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi al stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284419 – 01; Sez. 3, 45314 del 04/10/2023, Rv. 285335 – 01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 – 01).
È stato altresì chiarito che in tema di misure cautelari, non è possibile prospetta sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 – 01) il principio risulta ribadito anche in relazione a presunte violazioni di legge, ess stabilito che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del rie con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l’ordin applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglian dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell’ordi impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione del
ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale (Sez. 5 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217 – 01).
Nel caso in esame, risulta chiaramente dall’ordinanza impugnata che il GIP, n disporre il sequestro preventivo, aveva riqualificato il reato di cui all’art. 640 pen., contestato con l’incolpazione provvisoria, nel reato di cui all’art. 316-ter c Tale differente qualificazione giuridica non aveva costituito oggetto di censura da del pubblico ministero, il quale non aveva impugnato il provvedimento cautelare.
3.2. La censura risulta inammissibile sotto un ulteriore profilo.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l’intere all’impugnazione di cui all’art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. è da intenders pretesa all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione so tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all’affermazione di un astratto pri giuridico o all’esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio prati deve tendere ogni impugnazione. Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto se incidere sul contesto del dispositivo, perché l’interesse alla proposizione impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nel pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D’I Rv. 270246 – 01; Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, COGNOME, Rv. 270957 – 01). Trattas di principio di valenza generale, affermato anche in tema di misure cautelari person in relazione alle quali si è ritenuto che sussiste l’interesse ad impugnare quando l’in tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegu lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, COGNOME, Rv. 285481 Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, COGNOME, Rv. 269783 – 01).
Nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica del fatto di reato non deter alcuna conseguenza ai fini della applicazione della misura cautelare reale, né il pubb ministero ricorrente ha dedotto quali ricadute concrete essa possa avere.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. comma terzo cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 14/01/2025
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE