Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro sui criteri che rendono un ricorso per cassazione inammissibile. Quando un imputato, già condannato in primo e secondo grado, decide di rivolgersi alla Suprema Corte, deve rispettare limiti ben precisi. Questo caso, riguardante una condanna per truffa, dimostra come la Cassazione non sia una terza sede di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Analizziamo la vicenda e le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Vercelli, che condannava un individuo per il reato di truffa. Tale decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: Tra Riforma Cartabia e Vizio di Motivazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Violazione dell’art. 131-bis del codice penale: Si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come modificata dalla recente Riforma Cartabia.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava che la sentenza della Corte d’Appello fosse viziata per la mancanza di una condotta decettiva, elemento essenziale per la configurazione del reato di truffa.
Nonostante le argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto le doglianze non meritevoli di accoglimento.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto le ragioni di tale decisione. Il punto centrale è che le lamentele sollevate non erano volte a evidenziare reali violazioni di legge o manifeste illogicità nella sentenza impugnata.
Le Doglianze Generiche e la Richiesta di un Nuovo Giudizio di Merito
Secondo gli Ermellini, i motivi del ricorso erano “eminentemente generici”. Piuttosto che contestare un errore di diritto, l’appellante mirava a sollecitare un “improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello”. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e i fatti, riconsiderando le stesse censure già presentate e respinte in secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, le aveva già ritenute infondate con una motivazione “lineare e adeguata”, basata su un’analisi completa delle risultanze processuali.
I Limiti del Sindacato di Legittimità sul ricorso per cassazione inammissibile
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un principio giurisprudenziale consolidato (sentenza n. 9106 del 2021), secondo cui in sede di Cassazione non si possono dedurre vizi della motivazione che non consistano nella sua totale mancanza, nella sua manifesta illogicità o contraddittorietà. Non è possibile, quindi, contestare la “persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità” del ragionamento del giudice di merito. Allo stesso modo, non sono ammesse censure che propongono una diversa interpretazione delle prove per giungere a conclusioni differenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio fondamentale della separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, i quali hanno il compito di analizzare le prove e ricostruire la vicenda. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un errore nell’applicazione della legge, ha tentato di ottenere una terza valutazione dei fatti, compito che esula dalle attribuzioni della Cassazione. Questa rigidità garantisce la certezza del diritto e impedisce che i processi possano protrarsi all’infinito attraverso continue rivalutazioni delle stesse prove.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce un concetto cruciale: il ricorso per cassazione deve basarsi su specifici vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul merito della causa. La genericità delle doglianze e il tentativo di rimettere in discussione l’analisi delle prove già compiuta dai giudici precedenti portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per l’imputato, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, a monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non evidenziano specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità nella sentenza, ma mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti già giudicati nei gradi di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o i fatti del caso (giudizio di merito), ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45954 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIFINO NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rifino NOME COGNOME impugna la sentenza in data 09/02/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 02/03/2021 del Tribunale di Vercelli, che aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Violazione dell’art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia.
Vizio di motivazione per la mancanza di una condotta decettiva.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le doglianze quivi articolate -oltre eminentemente generiche e per ciò solo inammissibili- non sono volte a evidenziare violazion di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e rei in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto v materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducib censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manife illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasiv l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significa probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giung conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore del probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.