Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale del riesame di Palermo letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di NOME COGNOME propongono ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l’ordinanza cautelare, emessa in data 1 marzo 2024 dal Gip del medesimo Tribunale in relazione alle estorsioni oggetto dei capi 10), 14) e 15) e, riqualificato il fatto di cui al capo 12) in tentata estorsione aggravata in concorso ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere anche per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE“, assumendo
la reggenza della RAGIONE_SOCIALE mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, e per tre estorsioni aggravate in concorso ai danni di ditte di autodemolizione, rispettivamente contestati ai capi 1), 8), 9) e 11), desunta la gravità indiziaria da sentenze irrevocabili, da intercettazioni telefoniche e ambientali, da servizi di videorípresa e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e ritenuto sussistente il pericolo recidiva.
Ne chiedono l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Violazione degli artt. 271, 267 cod. proc. peri., 13 d. I. n. 152/91 conv. in I. n. 203/91 per inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettaz disposte con il decreto n. 1939/21 motivato in modo apparente per superare l’assoluta mancanza di indizi di reato. A fronte delle argomentazioni esposte in sede di riesame e riportate nel ricorso per evidenziare la genericità della motivazione del decreto di urgenza e di quello di convalida, che rinviavano alla nota della Squadra mobile di Palermo del 18 giugno 2021 dalla quale non emergevano sufficienti indizi del reato associativo, il Tribunale ha reso una motivazione apparente, che non trova riscontro nelle risultanze processuali. Si sostiene che nessun elemento consentiva di riferire al RAGIONE_SOCIALE le azioni intimidatorie denunciate da COGNOME NOME, vittima di estorsione e parte civile nel procedimento a carico del RAGIONE_SOCIALE, solo dopo la scarcerazione di questi, sia perché provenienti da terzi, neppure identificati, sia perché gli episodi denunciati risalivano al 2018 quando il RAGIONE_SOCIALE era ancora detenuto.
Anche l’argomentazione utilizzata per riconoscere come nuovo titolo autorizzativo il decreto di proroga del 14 dicembre 2021, in quanto dotato di un autonomo apparato giustificativo fondato sulla nuova nota di PG del 9 dicembre 2021, non considera che le conversazioni intercettate valorizzate nell’ordinanza genetica e poste a sostegno della gravità indiziaria per i reati fine sono del 13 dicembre 2021, quindi, non risultano coperte da detto decreto autorízzativo e la chiamata di correo del COGNOME nulla riferiva in merito a detti reati fine.
1.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo per mancanza di elementi idonei a qualificare la partecipazione in forma apicale del ricorrente, non risultandone individuato l’apporto al sodalizio. Sul punto il Tribunale ha reso una motivazione apparente, valorizzando la progressione criminosa del ricorrente, già condannato per associazione mafiosa, senza individuare elementi concretamente dimostrativi della permanenza del contributo alla vita dell’associazione, tali non essendo quelli indicati nell’ordinanza; é illogico i riferimento all’estorsione di cui al capo 15), stante l’annullamento dell’ordinanza per tale capo; sono irrilevanti le generiche dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che non ha riconosciuto il ricorrente e ha riferito fatti relativi ad un periodo limitato rispetto all’ampiezza temporale del capo
d’accusa, che pone il ricorrente a capo della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal 2017; sono prive di concreta valenza indiziaria le circostanze valorizzate dal Tribunale relative all’asserito ruolo nella gestione delle sale giochi e delle scommesse o alla decisione di dividere cassate ai picciotti in prossimità del natale 2021 o ai colloqui con l’COGNOME e con il RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconosciuto ruolo apicale del ricorrente. Dopo aver passato in rassegna pronunce di legittimità sul tema, si evidenzia che non risulta alcuna investitura del ricorrente quale reggente della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE né l’esercizio di un potere di fatto corrispondente, specie considerando l’inconsistenza del supposto contributo morale del ricorrente alle estorsioni contestate.
1.4. Violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i reati di estorsione aggravata contestati.
Si critica il ragionamento del Tribunale relativo allo sforamento territoriale delle estorsioni e al ravvisato ruolo dirigenziale del ricorrente; si reput apparente la motivazione relativa al concorso morale del ricorrente nelle vicende estorsive, in quanto attribuisce rilievo ad espressioni generiche ed ambigue dell’COGNOME nel colloquio con il Vetta; non individua la prova del contributo morale del ricorrente né dell’avvenuta consumazione dei reati. Quanto alle singole vicende estorsive emergono solo contatti tra gli imprenditori e terzi, ma non vi è prova del versamento della somma pretesa da parte dei titolari delle ditte di autodemolizione, ritenuto solo verosimile L’assunto del Tribunale che ravvisa un unico disegno criminoso e mandato del ricorrente tra le presunte estorsioni del periodo natalizio e pasquale è forzato e astratto, non emergendo dai colloqui intercettati un concreto contributo del ricorrente. Quanto al reato tentato di cui al capo 12) si contesta la ricostruzione approssimativa del Tribunale, non emergendo né chi avesse assunto l’impegno né se lo avesse onorato, assumendo come guardiano una persona vicina all’NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e puntuale motivazione nell’ordinanza impugnata nonché diretti a proporre una lettura alternativa delle risultanze delle intercettazioni e del compendio probatorio, non deducibile in questa sede in assenza di travisamenti o illogicità manifeste.
Il primo motivo, con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità delle risultanz delle operazioni di intercettazione per mancanza di motivazione del decreto
autorizzativo RIT n. 1939/21 e mancanza assoluta di indizi del reato associativo, è inammissibile per plurime ragioni.
2.1. In primo luogo, per mancata allegazione del decreto censurato, atteso che più che una violazione processuale il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione.
E’ principio consolidato in tema di inutilizzabilità degli atti processuali valido anche per le intercettazioni, quello secondo il quale qualora in sede di legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei risultati delle operazion intercettazione, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l’atto che si ritiene affetto dal viz denunciato, a cui si accompagna l’ulteriore onere di curare la produzione dell’atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale, curando che l’atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 273261; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Rv. 229245).
Peraltro, trattandosi di decreto emesso in via d’urgenza dal P.m., la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione di conversazioni comunicazioni è prevista dall’art. 267 cod. proc. peri. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, sicché, intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell’urgenza (Sez. 5, n. 27509 del 15/05/2024, Filopati, Rv. 286580; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, PG, PC in proc. COGNOME e altri, Rv. 271741; Sez. 5, n. 1628 del 16/03/2010, Rv. 247266).
2.2. In secondo luogo, perché il ricorrente censura la risposta del Tribunale, che, invece, ha ritenuto legittimamente motivato il decreto d’urgenza e quello di convalida mediante rinvio alla nota di PG in conformità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, che, infatti, reputa legittima la motivazione “per relationem” dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della poliz giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, riter” cognitivo e valutativo seguito per giustificare l’adozione de particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 242233; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, P.M. in proc. Tipa e altri, Rv. 270758).
Sotto altro profilo va rilevato che la critica difensiva investe la valutazione della gravità indiziaria e si risolve nel sollecitare una revisione del giudizio merito, preclusa a questa Corte. E’ stato, infatti, ritenuto inammissibile il motiv di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell’esame
delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici po a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME e altro, Rv. 273311).
2.3. In ogni caso, va rilevato che sul punto il Tribunale ha reso una congrua motivazione.
Dopo aver premesso la differenza tra “sufficienti indizi di reato” e “gravi indizi di reità”, presupposto quest’ultimo che il ricorrente sembra richiedere per legittimare l’adozione del decreto autorizzativo, lamentando l’assenza di prova della riferibilità delle minacce denunciate dal COGNOME al ricorrente, il Tribunale ha chiarito che: 1) la circostanza che il COGNOME, vittima di estorsione e parte civil costituita nel processo a carico del COGNOME, solo all’atto della scarcerazione di questi avesse denunciato di essere stato destinatario di ripetute minacce ad opera di sconosciuti, che in varie occasioni lo avevano additato come “sbirro” e preannunciato sicure ritorsioni; 2) la circostanza che gli episodi si fossero verificati nel territorio di competenza della RAGIONE_SOCIALE mafiosa di INDIRIZZO, cui apparteneva il COGNOME, già condannato per la militanza mafiosa nella stessa e altri reati di stampo mafioso, anche durante la sua detenzione, dimostravano la perdurante presenza della RAGIONE_SOCIALE mafiosa sul territorio e la persistenza del vincolo solidaristico con il detenuto, tanto da presagire una sicura ritorsione nei confronti della persona offesa, non appena il sodale fosse stato scarcerato.
2.4. Anche l’ulteriore obiezione è destituita di ogni fondamento, avendo il Tribunale effettuato la prova di resistenza e dato atto dell’esistenza di altre valide fonti di prova, costituite da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altri decreti autorizzativi di operazioni di intercettazione e dai decreti di proro del decreto originario, potendo attribuirsi al decreto, formalmente qualificato di proroga, del 14 dicembre 2021 natura di decreto autorizzativo, in quanto dotato di autonoma e completa motivazione, fondata su una nuova nota di PG del 9 dicembre 2021 e sulla denuncia di un’altra persona offesa, vittima di intimidazioni del RAGIONE_SOCIALE con intervento anche del ricorrente (pag. 10-11 ordinanza impugnata).
Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, meramente oppositivi e privi di reale confronto con la dettagliata e lineare motivazione resa in ordine al reato associativo e al ruolo apicale ascritto al ricorrente.
L’ordinanza impugnata si sottrae a censura, avendo esaminato puntualmente ogni rilievo difensivo e offerto risposte esaustive e coerenti. Ciò nonostante, la difesa nuovamente propone una lettura alternativa dei dati
probatori, fondata, soprattutto, su un’analisi parziale, segmentata e riduttiva degli esiti delle conversazioni intercettate, trascurando che la ricostruzione contenuta nell’ordinanza individua nella precedente condanna dell’COGNOME per associazione mafiosa, che già gli riconosceva un ruolo direttivo della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, il mero antecedente di fatto sul quale si innesta la progressione evolutiva del ruolo dell’NOME nella stessa organizzazione, assurto a livello apicale in un momento critico per le altre famiglie, componenti il potente mandamento di Ciaculli, decimate da arresti e fermi.
Secondo il Tribunale, il ruolo direttivo deriva non solo dalla parola del collaboratore COGNOME– esponente di vertice della RAGIONE_SOCIALE di Villabate, che qualifica l’COGNOME come reggente della RAGIONE_SOCIALE mafiosa di RAGIONE_SOCIALE per averlo appreso dal sodale COGNOME, coinvolto in un affare di droga con il ricorrente-, ma dai colloqui con il COGNOME, che ne attestano il ruolo direttivo e d coordinamento, in particolare, delle attività estorsive di cui riscuoteva i proventi, essendo detentore della cassa.
Decisivo rilievo a tal fine è stato attribuito al colloquio del 13 dicembre 2021, che la difesa continua a leggere in termini generici e alternativi, trascurando la centralità assegnatagli dal Tribunale, che lo individua come cornice generale in cui inserire i singoli episodi e chiave di lettur dell’organizzazione dell’attività estorsiva, in quanto da detto colloquio emerge il ruolo direttivo del ricorrente, che nell’imminenza delle festività natalizie chiedeva conto al RAGIONE_SOCIALE e coordinava le estorsioni nei confronti dei titolari di ditte autodemolizione, ottenendo assicurazione che vi avrebbe provveduto personalmente o tramite il suo delegato COGNOME NOME alias Kiss Kiss. La contestazione difensiva risulta inconsistente a fronte della elencazione da parte del RAGIONE_SOCIALE delle ditte da cui esigere il versamento rateale, preteso con cadenze fisse a Natale e Pasqua secondo il rituale mafioso, come puntualmente riscontrato dai colloqui intercettati nel successivo periodo pasquale: circostanza questa che priva di rilievo le obiezioni difensive relative alla mancanza di prova della unicità del disegno criminoso, del ruolo di mandante del ricorrente e della consumazione dei reati.
Nessuna contraddizione, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, è ravvisabile nel segnalato sforamento territoriale dell’attività estorsiva coordinata dal ricorrente alla luce della logica risposta resa dal Tribunale con riferimento al ruolo di supplenza svolto dall’NOME in una fase critica per il mandamento e per l’esigenza di provvedere al sostegno dei detenuti delle diverse famiglie, tra cui quelle della Roccella, molti dei quali detenuti anche per estorsioni ai danni degli stessi titolari di autodemolizioni, quindi, impossibilitati a proseguirle (v. pag. 19)
Anche la contestazione relativa alla mancanza di prove di un ruolo direttivo ) 17 nel settore delle scommesse o del traffico di droga ignora la risposta resa dal /
Tribunale sulla scorta delle conversazioni con il COGNOME, riportate nell’ordinanza (pag. 14-15), dalle quali risulta l’imposizione di macchinette al titolare di una sala giochi e la determinazione della percentuale da versare da parte del ricorrente nonché l’intervento suo e del COGNOME per risolvere la questione di un grosso trafficante di droga, loro protetto, destinatario delle pretese di altri, c intendevano imporgli un altro fornitore. Non meno rilevante è la vicenda riferita dal collaboratore circa il coinvolgimento del ricorrente nella gestione di una partita di 60 kg di fumo (pag. 18).
Ancora la difesa genericamente contesta e minimizza il rilievo attribuito dal Tribunale: 1) alla decisione del ricorrente di distribuire cassate ai “picciotti” ch non avevano ricevuto “piccioli”, utilizzando i bonus consegnati dai pasticcieri, trattandosi di decisione manageriale, propria di un datore di lavoro (pag.15-16); 2) all’intimazione di smettere di lavorare, rivolta ad un operaio intento a lavorare per l’imminente apertura del locale “Acquolina in bocca”, trattandosi di intimidazione con esposizione diretta del ricorrente; 3) ai colloqui con NOME COGNOME (pag. 17), dimostrativi dell’affidamento reciproco e del riconoscimento del ruolo apicale del ricorrente; 4) alle preoccupazioni delle nuore per l’eccessivo dinamismo del ricorrente; 5) all’affermazione del ricorrente della propria posizione di vertice, riconosciuta dal COGNOME, che stilava la graduatoria del sodalizio, collocandosi al secondo posto (v. colloquio del 6 aprile 2022, pag. 18); 6) alle immediate informazioni sull’esecuzione delle estorsioni e sul comportamento delle vittime, girategli dal RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di tale quadro probatorio deve ritenersi più che idoneamente argomentata la partecipazione associativa del ricorrente e la posizione di vertice ricoperta, correttamente desunte anche dalle singole vicende estorsive e dal contributo morale, talora materiale, del ricorrente, che aveva organizzato e coordinato l’attività estorsiva. Né va trascurata la rilevanza delle specifiche modalità dei reati fine, quali indici dell’esistenza dell’associazione mafiosa e del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l’utilizzazione da parte degli associati del forza intímidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all’esterno quanto all’interno dell’associazione (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, COGNOME e altri, Rv. 256039).
Parimenti inammissibile è l’ultimo motivo con il quale si contesta la gravità indiziaria relativa ai reati fine per mancanza di prova del contributo del ricorrente, anche in tal caso trascurando la rilevanza degli elementi valorizzati dal Tribunale, risultanti dai colloqui intercettati e, soprattutto, come già dett dal colloquio del dicembre 2021 nel quale il ricorrente dettava le regole per le
estorsioni agli sfasci e approvava le modalità operative del RAGIONE_SOCIALE: mandato puntualmente eseguito dal COGNOME e dal suo delegato al quale dettava le disposizioni impartite di richiedere il doppio versamento dello stesso importo a Natale e Pasqua (pag. 23-24), con immediata comunicazione al ricorrente dell’avvio del “giro pasquale”, ritenuta confermativa della sua posizione di mandante (pag. 25).
Decisiva conferma della correttezza del ragionamento del Tribunale emerge dall’esposizione personale del ricorrente, intervenuto presso il COGNOME, che aveva rifiutato di pagare e significativamente si era determinato a scusarsi e ad adempiere dopo la “messa in ríga” (pag. 25-26).
Analoga coerenza argomentativa si ravvisa in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 12), risultando logicamente desunto dalle parole del RAGIONE_SOCIALE l’impegno assunto con il ricorrente dai COGNOME per l’assunzione di un lavoratore, che avrebbe dovuto svolgere mansioni di guardiano nel parcheggio di prossima realizzazione (pag. 28-29).
Ne deriva l’assenza dì incoerenze e illogicità nel percorso argomentativo del Tribunale su tutti i profili di censura, pedissequamente riprodotti nel ricorso, che va dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.