Ricorso per cassazione: quando è inammissibile per sentenze del giudice di pace
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è soggetto a regole precise. Non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Un’ordinanza recente chiarisce i limiti specifici per le impugnazioni avverso le sentenze emesse in appello per reati di competenza del giudice di pace, delineando una netta distinzione tra vizi di motivazione e violazione di legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia, emessa in primo grado e successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato, ritenendo la motivazione della sentenza insufficiente e contraddittoria, soprattutto riguardo alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, decideva di presentare ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è basata su due principi procedurali fondamentali che limitano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti.
1. Limiti al Ricorso per Cassazione per Sentenze del Giudice di Pace
Il primo motivo, di natura formale e dirimente, riguarda una specificità del procedimento davanti al giudice di pace. La legge (in particolare l’art. 39 bis del D.Lgs. n. 274/2000) stabilisce che le sentenze d’appello per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili in Cassazione soltanto per violazione di legge.
Questo significa che il ricorrente non può lamentare vizi della motivazione, come l’insufficienza o la contraddittorietà, che invece sono motivi di ricorso ammessi per altre tipologie di sentenze. La doglianza del ricorrente, incentrata proprio sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni e quindi sulla valutazione delle prove, è stata considerata ‘geneticamente inammissibile’ perché non rientrava nel novero dei motivi consentiti dalla legge per quel tipo di procedimento.
2. Il Ruolo della Cassazione come Giudice di Legittimità
Anche a prescindere dal limite formale appena descritto, la Corte ha sottolineato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile. Il ricorrente, infatti, chiedeva alla Corte una nuova e alternativa ricostruzione dei fatti, basata su un diverso apprezzamento delle prove testimoniali.
Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Essa è un ‘giudice di legittimità’, non ‘di merito’. Il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti o chi sia più credibile, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non palesemente viziata. Chiedere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, come ha tentato di fare il ricorrente, equivale a chiedere alla Cassazione di trasformarsi in un terzo grado di giudizio, cosa che la legge non le consente di fare.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda affrontare un ricorso per cassazione: è fondamentale conoscere i limiti specifici dell’impugnazione. In particolare, per le sentenze relative a reati di competenza del giudice di pace, i motivi di ricorso sono estremamente ristretti alla sola violazione di legge. Tentare di contestare la valutazione dei fatti o la coerenza della motivazione del giudice di merito si traduce non solo in una pronuncia di inammissibilità, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza del giudice di pace per vizi di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che le sentenze del giudice di pace pronunciate in appello sono ricorribili per cassazione soltanto per ‘violazione di legge’, escludendo quindi la possibilità di contestare vizi come l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può fare una ‘rilettura’ dei fatti?
Significa che la Corte non ha il potere di riesaminare le prove (come le testimonianze) per fornire una propria e diversa valutazione. Il suo compito è limitato a controllare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione del giudice di merito, senza sostituirsi ad esso nella ricostruzione degli eventi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45148 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ENNA il 02/04/1981
avverso la sentenza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza Tribunale di Enna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è, per un verso, geneticamente inammissibile, perché le sentenze pronunciate in grado d’appello per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge, a norma degli artt. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e 39 bis del Decr. Lgs. n. 274 del 2000; per altro verso, esso sarebbe comunque indeducibile perché tendente ad ottenere una inammissibile, alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, a riguardo della corretta natura di riscontro estrinseco dell’attendibilità del narrato della parte civile attribuita all dichiarazioni della teste COGNOME e a riguardo, invece, della valenza neutra dell’apporto testimoniale del teste COGNOME che invero non ha smentito le accuse); e ciò in quanto esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024.