Ricorso per cassazione inammissibile: quando la valutazione dei fatti è insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso per cassazione inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di rimettere in discussione l’analisi dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Il caso in esame riguarda una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, dove l’imputato ha cercato di contestare la ricostruzione probatoria e la mancata concessione di attenuanti.
Il Caso: Appello contro una Condanna per Spaccio
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che lo aveva condannato per detenzione di droga ai fini di spaccio. La decisione dei giudici di secondo grado si fondava su una serie di elementi probatori convergenti: il quantitativo della sostanza, superiore all’uso personale; la disponibilità di denaro in piccolo taglio, non giustificata da redditi leciti; il possesso di strumenti per il confezionamento delle dosi e la presenza di appunti manoscritti con nomi e cifre.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su diversi punti.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
Il ricorso si basava principalmente su due contestazioni, entrambe respinte dalla Suprema Corte.
La Contestazione sulla Ricostruzione dei Fatti
Il primo motivo mirava a criticare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa lettura degli elementi di prova.
La Richiesta di Attenuanti
Con il secondo motivo, si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la pena inflitta era eccessivamente severa.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il ricorso per cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sul proprio ruolo e sulle corrette modalità di impugnazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e congrua, espressa dai giudici dei gradi precedenti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva costruito un ragionamento coerente, privo di vizi logici e basato su massime di esperienza condivisibili. Gli elementi raccolti (droga, denaro, strumenti, appunti) costituivano, nel loro insieme, una base solida e non illogica per affermare la destinazione allo spaccio della sostanza.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e assertive. La richiesta di applicazione dell’attenuante del danno lieve era stata formulata senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza d’appello, che aveva già sottolineato il valore commerciale non esiguo della droga. Allo stesso modo, la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta perché la Corte di merito aveva adeguatamente motivato l’assenza di elementi di favore meritevoli di considerazione, una valutazione che, se logicamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto o su palesi vizi logici della motivazione, non può essere un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Quando un ricorso si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare specifiche violazioni di legge, la sua sorte è segnata: viene dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo la condanna definitiva, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove (come la quantità di droga) in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza precedente presenta gravi errori logici o viola la legge, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Perché la richiesta di applicare le attenuanti è stata respinta?
Le richieste sono state respinte perché considerate generiche e non in grado di confutare le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già motivato in modo logico sia il valore non esiguo della droga sia l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato per la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la condanna definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in questo caso pari a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 19269/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l’uso personale, dalla disponibilità di somme di denaro di piccolo taglio in assenza di provati redditi da lavoro, dalla disponibilità di strumenti per la preparazione delle dosi e dagli appunti manoscritti riportanti cifre e nomi, quindi, sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la questione della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamente generico, tenuto conto di quanto affermato in sentenza sotto il profilo del valore commerciale non esiguo della droga detenuta e del profitto già conseguito;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull’assenza di apprezzabili elementi di favore;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025
GLYPH
Il ·n ·gliere estensore
Il Presiden