Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 794 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 794 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 4.6.2025 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria in data 23 novembre 2023 aveva assolto NOME dal reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2 bis C.d.S. per particolare tenuità del fatto.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il travisamento per omissione di una prova decisiva e la manifesta illogicità della motivazione. Si assume l’esistenza di elementi da cui si evince una prova contraria alle risultanze cliniche.
Il ricorso é inammissibile.
Ed, invero, deve ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. (Sez. 2 , n. 42046 de/ 17/07/2019, Rv. 277710).
La Corte di merito ha invero chiarito che i risultati dell’alcoltest contestati nell’imputazione non sono stati affatto disattesi dalla scheda clinica sullo stato psicofisico di NOME ed inoltre anche dal verbale di accertamento risulta che lo stesso barcollava ed emanava odore vinoso.
Peraltro la distanza temporale tra il momento dell’intervento degli operanti ed il momento in cui é stata compilata la scheda medica, dopo il trasporto in ospedale, consente di ritenere del tutto giustificato che il medico non abbia rilevato l’alito alcolico nell’imputato e le altre notazioni riferite dall’operant nell’immediatezza del fatto.
Ha quindi concluso la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, che la valutazione degli operanti subito dopo il sinistro ed i risultati ematici dimostrano in modo inequivoco che l’imputato al momento del fatto circolava in stato di alterazione alcolica.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il Consigl GLYPH stensore